La mancata apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva superiori a 5.000 € non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore ed è altresì inidonea ad incidere negativamente, in danno del fisco, sia sulla base imponibile dell’imposta sia sul versamento del tributo.
Una volta accertata, quindi, sul piano sostanziale l’esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale (Corte di Cassazione, ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5289) (Valeria Nicoletti)