L’art. 24 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) prevede la sospensione dei seguenti requisiti temporali legati alle agevolazioni fiscali “Prima Casa”:
– il termine dei 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale in contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione (paragrafo 1.3 – trasferimento residenza);
– il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto (paragrafo 1.3 – termine di riacquisto per evitare la decadenza del bonus);
– il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso (paragrafo 1.3 – alienazione infrannuale per acquisto nuova prima casa);
– il termine di un anno per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta (paragrafo 3.10 – credito d’imposta riacquisto prima casa).
La sospensione opera dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020: i termini torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. (Marco Righetti)