Con la sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito il regime della tassazione della ricognizione di debito ai fini dell’imposta di registro.
La scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito, ai fini dell’imposta di registro, è da ricondurre all’articolo 4, parte II della tariffa, che assoggetta, in caso d’uso, le scritture private non autenticate, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, a imposta fissa.