La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 26/05/2025, n. 13928, ha chiarito il rapporto tra detrazione Iva e antieconomicità del costo sostenuto. Il diritto alla detrazione IVA, ispirato al criterio della neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore di servizio che abbia corrisposto l’IVA può detrarla dai costi sostenuti, va escluso se l’Amministrazione finanziaria dimostri l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell’operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA. (Giovambattista Palumbo)