Le imposte sul reddito dell’impresa agricola: ditte individuali e società semplici agricole

Vediamo i principi generali che presiedono la determinazione del reddito dell’imprenditore agricolo: ricordiamo che l’impresa agricola non determina il reddito come differenza fra ricavi e costi bensì in base ai parametri catastali. Possono essere numerosi i benefici fiscali per chi esercita attività agricola.

L’impresa agricola, nella forma di ditta individuale o di società semplice agricola o di ente non commerciale, è soggetto a una disciplina fiscale specifica, che si distingue per alcune peculiarità rispetto ad altri settori economici. Tale disciplina trova fondamento soprattutto nella determinazione del reddito che, ha differenza di altre attività, non dipende dall’effettivo risultato economico, bensì mediante specifici regimi di tassazione previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Quadro normativo e definizione di attività agricola

regime de minimis agricolturaL’articolo 32 del TUIR definisce quali attività siano considerate agricole, ai fini fiscali, e prevede che il reddito delle attività agricole venga generalmente determinato in via catastale, in base al reddito agrario, un metodo semplificato rispetto alla contabilità ordinaria.

Questa modalità è il “regime naturale” riservato alle ditte individuali, alle società semplici e agli enti non commerciali. Società di persone diverse dalle società semplici e società di capitali agricole possono optare per questo regime, a determinate condizioni e per almeno un triennio.

Le attività considerate agricole sono quelle tradizionali di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, purché rientrino nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti dalla legge.

Determinazione del reddito agricolo

Il reddito derivante dall’esercizio di attività agricole si compone di due parti principali:

  • Reddito dominicale: rappresenta la rendita catastale del terreno, ossia il valore medio ordinario attribuito ai terreni agricoli. È imputato al proprietario del terreno o all’usufruttario (art. 27 e 28 TUIR).
  • Reddito agrario: rappresenta il valore attribuibile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione svolto dal coltivatore o imprenditore agricolo (art. 32, TUIR).

Qualora il terreno sia concesso in affitto a terzi, o concesso in uso il reddito agrario dovrà essere dichiarato esclusivamente dal soggetto che effettivamente lo conduce, in relazione al tempo (anno o frazione di anno) durante il quale l’ha condotto.

 

Il reddito agrario per produzioni in serra o fabbricati

Il reddito agrario può derivare anche da produzioni effettuate in strutture diverse dal terreno (come serre o fabbricati), un aspetto introdotto dalle più recenti modifiche legislative (D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192), che ampliano la nozione di attività agricola ai nuovi modelli produttivi (ad esempio, coltivazioni idroponiche o vertical farming) .

 

Regime fiscale per allevamenti e produzioni vegetali

Per gli allevamenti, il reddito viene determinato sulla base della capacità produttiva del terreno, del numero, della specie e della categoria di animali allevati. In particolare, per un corretto inquadramento del reddito occorre verificare:

  • Se il terreno aziendale è potenzialmente in grado di produrre almeno un quarto dei mangimi necessari, il reddito si calcola come reddito agrario, in via catastale.
  • Se tale soglia rispettata, la parte eccedente il reddito agrario si calcola in base a parametri forfettari stabiliti da decreto.

Va anche precisato che non tutte le specie animali sono allevabili nell’ambito del reddito agrario. Infatti, periodicamente, il Ministero dell’Economia, di concerto con quello dell’Agricoltura emana uno specifico decreto nel quale sono dettagliate le specie animali allevabili nonché, per specie e categoria animale, i parametri necessari per verificare il numero di animali allevabili in funzione del della capacità del terreno coltivato di produrre, anche solo potenzialmente, un quarto dei mangimi necessari.

Il conteggio degli animali allevati, ai fini fiscali, deve risultare dal registro di carico e scarico degli animali allevabili disposto dall’art. 18-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Il reddito di allevamento è calcolato mediante l’applicazione di specifici parametri solo per i capi eccendenti le potenzialità del fondo. Tale reddito per le persone fisiche e le società semplici è determinato ai sensi dell’art. 56, comma 5, TUIR o, mediante opzione, in via analitica. La particolarità dell’opzione per la tassazione analitica è che è esercitabile in dichiarazione, mediante comportamento concludente, ed ha efficacia solo per quell’esercizio, ovviamente se, fin dall’inizio dell’anno si è provveduto a tenere la contabilità ordinaria ( in altri termini: l’opzione non è vincolante per un triennio).

 

Il reddito da produzione in serra

Per le produzioni vegetali effettuate in serre o strutture mobili, è previsto che fino a un limite proporzionale alla superficie del terreno (fino al doppio della superficie di terreno utilizzata), la produzione rientra nel reddito agrario. La parte eccedente costituisce reddito d’impresa e va dichiarata con modalità ordinarie o forfettarie secondo la normativa vigente.

 

Le principali novità della riforma fiscale

La disciplina dei redditi delle attività agricole è stata recentemente oggetto di modifiche a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 192/2024 che, in attuazione delle delega al Governo per la riforma fiscale, ha aggiornato il TUIR per tener conto delle nuove forme di agricoltura, tra cui:

  1. L’introduzione della disciplina per le coltivazioni all’interno di immobili censiti al catasto fabbricati (le cosiddette coltivazioni indoor);
  2. L’inserimento di beni immateriali collegati all’attività agricola come i crediti di emissione CO2 (carbon credit);
  3. L’ampliamento dei soggetti che possono applicare la tassazione forfettaria di cui all’art. 56-bis del TUIR.

 

Altre attività agricole con regime fiscale particolare

Vi sono attività agricole “connesse che, pur essendo di per sé delle attività di natura commerciale, per il fatto di essere collegate all’attività agricola principale, sono soggette a una determinazione del reddito forfettaria, come previsto dall’art. 56-bis del TUIR. Tra queste:

  • La trasformazione di prodotti agricoli non rientranti nel decreto ministeriale previsto;
  • La fornitura di servizi con l’utilizzo prevalente di attrezzature agricole;
  • La commercializzazione di prodotti florovivaistici acquistati da altri operatori, entro un limite del 10% del volume d’affari.

Per queste attività il reddito è calcolato forfettariamente, ad esempio nella misura del 25% dei corrispettivi per le attività di servizio o del 5% per la commercializzazione di prodotti florovivaistici.

NdR: segnaliamo:  Attività agricole connesse: cosa cambia dopo la riforma fiscale?

Imputazione del reddito e trasparenza fiscale nelle società semplici

Le società semplici agricole sono soggette al principio di trasparenza fiscale: il reddito prodotto dalla società è imputato ai soci in proporzione alle quote di partecipazione.

I soci persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale beneficiano di particolari agevolazioni fiscali, come l’esenzione totale o parziale dalla tassazione del reddito dominicale e agrario entro a certi limiti (esclusi se complessivamente inferiori a 10.000 euro; 50% da 10.001 a 15.000 euro).

Va tuttavia ricordato nel caso di società in nome collettivo o accomandita semplice, che adottano la determinazione catastale del reddito, mantengono la natura di reddito d’impresa, quindi i soci non godono delle stesse agevolazioni di cui beneficiano quelli delle società semplici.

NdR. L’impresa agricola difficilmente adotterà il CPB

L’IRAP agricola

Infine, ricordiamo che l’IRAP per le società semplici che svolgono unicamente attività che determinano (anche solo potenzialmente) redditi ricompresi nell’articolo 32 del TUIR, non sono soggette all’IRAP e non devono presentare neppure la relativa dichiarazione.

Qualora le stesse società svolgano ulteriori attività agricole connesse quali, ad esempio, l’agriturismo, la produzione e cessione di energia oltre 260.000 kWh anni oppure da biogas oltre 2.400.000 kWh annui, attività connesse si servizi, l’allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre un quarto dei mangimi necessari, ecc., l’IRAP dovrà essere determinata solo in funzione di queste attività che determinano redditi d’impresa, escludendo il valore della produzione riconducibile alle attività agricole ordinarie (art. 32 TUIR).

Giovedì 5 Giugno 2025

Stefano Neri e Luca Bianchi

 

Dichiarazione dei redditi dell’Impresa Agricola:
regimi fiscali, attività connesse e novità della riforma

Webinar in diretta online
Mercoledì 18/6/2025, ore 15.00 – 17.00
Relatori: Luca Bianchi, Stefano Neri

Il webinar si propone di offrire un’analisi approfondita delle modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi per l’impresa agricola, siano essi titolari di impresa individuale o società semplice.

Oltre all’attività agricola in senso stretto, saranno esaminate le attività connesse, tra cui agriturismo, trasformazione e vendita diretta dei prodotti, prestazione di servizi, produzione di energia da fonti rinnovabili, enoturismo e oleoturismo, evidenziando il loro trattamento fiscale.

Ampio spazio sarà dedicato alle novità introdotte dalla riforma fiscale in materia di coltivazioni indoor e al nuovo regime fiscale riservato alle imprese agricole giovanili, con l’obiettivo di chiarire vantaggi, obblighi e implicazioni operative per i contribuenti e per i consulenti fiscali.

Il webinar è rivolto a imprenditori agricoli, consulenti fiscali, tecnici agronomi, CAA e professionisti del settore agricolo.

ACCREDITAMENTO: in fase di accreditamento ODCEC.

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