La presenza di lavoratori irregolari o gravi violazioni sulla sicurezza può portare al blocco immediato dell’attività aziendale. Una misura severa che punta a colpire situazioni diffuse e spesso sottovalutate. In quali casi oltre alla sanzione pecuniaria si rischia la sospensione dell’attività lavorativa produttiva? Cosa succede ai lavoratori e quali imprese sono escluse?
Maxisanzione e stop ai cantieri: i rischi per chi impiega lavoratori irregolari
Il Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si preoccupa di consentire agli organi ispettivi di adottare provvedimenti di particolare gravità a fronte dell’impiego di lavoratori irregolari (in nero) o di gravi violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Fondandosi sul presupposto che al lavoro sommerso possono accompagnarsi episodi di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori il Testo Unico (articolo 14) riconosce al personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in presenza di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 10% del totale, il potere di adottare, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, un provvedimento di sospensione della parte di attività imprenditoriale interessata dalla violazione.
Analizziamo la questione in dettaglio.
La sospensione dell’attività per lavoro nero
Il datore di lavoro incorre nella sospensione dell’attività imprenditoriale nel momento in cui il personale ispettivo dell’INL accerta una quantità di lavoratori irregolari pari o superiore al 10% del totale di coloro che sono presenti sul luogo di lavoro.
La sospensione ricorre altresì, a prescindere dal settore di intervento, anche in caso di gravi violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, di cui all’Allegato I al Decreto Legislativo numero 81/2008.
A tal proposito si considerano irregolari:
- i dipendenti per i quali non è stata effettuata la comunicazione telematica di assunzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (modello UNILAV) ovvero, nelle ipotesi in cui detta comunicazione non è obbligatoria, la denuncia nominativa all’INAIL;
- i soggetti riconducibili alla nozione di lavoratore secondo la normativa sulla sicurezza sul lavoro, rispetto ai quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto.
Nel computo rientrano altresì:
- i soggetti che, pur risultando dalla visura camerale come titolari di cariche societarie, svolgono attività lavorative a qualsiasi titolo;
- i lavoratori autonomi occasionali non genuini per i quali dalla documentazione fiscale non risulta il versamento di contributi o ritenute fiscali.
Tirocini
Per i soggetti impegnati in attività di tirocinio formativo e di orientamento, nonché per gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale, per i quali non è obbligatoria la comunicazione telematica di assunzione, il rapporto si considera correttamente instaurato in caso di trasmissione al servizio ispettivo dell’ITL di copia della convenzione e del progetto formativo.
I documenti in parola devono altresì essere inviati alle RSA o agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Soci
Nel calcolo del totale dei lavoratori i soci:
- lavoratori (cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società) devono essere computati;
- amministratori che prestano attività lavorativa in azienda, non devono essere conteggiati.
Come si calcola la percentuale del 10%?
La percentuale del 10% si ottiene considerando tutti i soggetti presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo (in forza con qualunque tipologia di rapporto di lavoro):
Lavoratori regolari + lavoratori irregolari + lavoratori autonomi occasionali = totale lavoratori.
Se, ad esempio, sul luogo di lavoro sono presenti 10 lavoratori, di cui 4 irregolari, la percentuale si determina assumendo come base il coefficiente 10.
In questo caso, dal momento che la percentuale di irregolarità si attesta al 40% del totale dei lavoratori, si incorre nella sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione.
Quale attività è sospesa?
Il provvedimento di sospensione è adottato con riguardo alla porzione di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.
Gli effetti sospensivi sono pertanto circoscritti:
- alla singola unità produttiva;
- per il settore dell’edilizia, all’attività svolta nel singolo cantiere;
- alla parte dell’attività lavorativa prestata dai soggetti che non hanno ricevuto adeguata formazione e addestramento ovvero che non sono stati dotati dei DPI contro le cadute dall’alto.
Il provvedimento di sospensione non può comunque essere adottato nei confronti di:
- ONLUS;
- Studi professionali (non organizzati in forma societaria);
- Associazioni sportive dilettantistiche e culturali senza scopo di lucro;
salvo che nel corso dell’ispezione non venga accertato lo svolgimento di attività imprenditoriale.
Divieto di contrarre con la PA
Si precisa che per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all’impresa di contrarre con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
A tal proposito il provvedimento è trasmesso all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza.
A differenza del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, il divieto di contrarre con la PA e le stazioni appaltanti riguarda l’impresa nel suo complesso ed ogni attività contrattuale posta in essere dalla medesima.
Da quando decorre la sospensione?
Il personale ispettivo adotta il provvedimento di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti ovvero, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del verbale.
La sospensione può essere imposta a decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta.
Fanno eccezione le ipotesi in cui si riscontrano situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.
Quali effetti per i lavoratori?
Nei confronti dei dipendenti interessati dalla sospensione il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione e a provvedere al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Lavoratore unico occupato dell’impresa
Un caso particolare riguarda l’ipotesi del lavoratore irregolare che, al tempo stesso, è l’unico occupato dell’impresa. In queste situazioni non si dispone la sospensione ma, al contrario, l’allontanamento dell’interessato fino al momento in cui il datore di lavoro non regolarizza il rapporto.
Opera invece la sospensione se, contestualmente, il personale ispettivo rileva anche gravi violazioni di natura prevenzionistica, compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, come chiarito dalla Nota INL 24 gennaio 2023, numero 162.
Fonte: Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
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Paolo Ballanti
Martedì 20 maggio 2025