La rinuncia ai dividendi da parte dei soci rappresenta un tema complesso sotto il profilo fiscale, soprattutto in merito alla qualificazione delle sopravvenienze attive e all’applicazione della ritenuta d’imposta. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti rilevanti della disciplina fiscale applicabile a tali fattispecie. In particolare, sono stati affrontati il tema dell’eventuale emersione di sopravvenienze attive tassabili per la società e quello dell’applicazione della ritenuta del 26% sui dividendi rinunciati, in base alla teoria dell’“incasso giuridico”.
Rinunci ai dividendi: un caso oggetto di interpello
L’istante è una società che nel 2021 aveva deliberato la distribuzione degli utili relativi all’esercizio 2020, ma, a causa delle incertezze economiche dovute alla pandemia da COVID-19 e agli sviluppi geopolitici internazionali, ha deciso di non procedere con la distribuzione effettiva. Alcuni soci persone fisiche hanno poi manifestato la volontà di rinunciare ai dividendi deliberati per favorire la patrimonializzazione della società.
La società ha sottoposto due quesiti all’Agenzia delle Entrate:
- se la rinuncia ai dividendi da parte dei soci generi una sopravvenienza attiva tassabile per la società.
- se la rinuncia comporti comunque l’obbligo di applicare la ritenuta d’imposta del 26%, ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 600/73, secondo la teoria dell’incasso giuridico.
L’istante ritiene che:
- la rinuncia dei soci persone fisiche ai dividendi non dovrebbe generare sopravvenienze attive tassabili per la società, richiamando l’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR, il quale esclude la tassazione delle rinunce ai crediti quando il valore fiscale coincide con quello nominale.
- la ritenuta d’imposta del 26% non dovrebbe essere applicata, contestando la teoria dell’incasso giuridico sostenuta dall’Agenzia delle Entrate in precedenti documenti di prassi, in quanto tale teoria non troverebbe un’esplicita base normativa.
La sopravvenienza attiva: irrilevanza fiscale
L’ar