Deducibili le spese per transazioni da citazioni per responsabilità del professionista

Le spese per accordi transattivi, nate da controversie di responsabilità, sono deducibili. Illustriamo e commentiamo un’innovativa ordinanza della Cassazione.

deducibili spese transazioni responsabilità contrattualeLa deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per accordi transattivi è indubbia, nella giurisprudenza di legittimità. Lo stesso non poteva dirsi nell’ambito del reddito da lavoro autonomo, nell’ambito del quale si è sempre posto il problema della deducibilità delle spese relativa alla transazione su controversie riguardanti azioni di responsabilità promosse contro il professionista.

L’ipotesi, in altre parole, è quella di un professionista, chiamato a difendersi da una azione di responsabilità promossa da terzi (clienti o enti in genere). Per il procedimento sostiene delle spese, salvo poi arrivare ad un accordo transattivo.

La domanda, appunto, è se tali spese possano essere considerate deducibili dal reddito da lavoro autonomo.

Spese transazioni per responsabilità contrattuale del professionista deducibili

La Cassazione fino ad ora si era pronunciata solo su controversie insorte nell’ambito del reddito d’impresa. Prima della pronuncia di cui diamo notizia, non si rinvenivano precedenti di legittimità sul tema, sicché essa, dunque, è di particolare rilevanza.

 

Il caso: azione di responsabilità del fallimento contro un sindaco della società

Nella fattispecie portata all’attenzione della Suprema Corte, si trattava di sindaco nei cui confronti era stata esercitata un’azione di responsabilità, promossa dalla curatela del fallimento, che aveva portato in deduzione dal proprio reddito professionale sia l’importo corrisposto a titolo di transazione, sia le spese sostenute per il relativo procedimento.

Con l’ordinanza 3285/2025, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di tale deduzione. Le somme dovute a titolo di responsabilità civile, o che comunque traggano la loro fonte originaria in un fatto illecito civile compiuto nell’esercizio di una impresa o di una professione, sono dunque deducibili.

L’Agenzia delle Entrate fondava la propria ripresa fiscale nella circostanza che l’onere economico sostenuto dal contribuente fosse relativo ad una attività diversa da quella produttiva di reddito.

La Cassazione ha facilmente smantellato tale motivazione, posto che è evidente come lo svolgimento dell’attività di sindaco di una società di capitali rientra tra quelle che un dottore commercialista può espletare, con la conseguenza che gli oneri sostenuti a causa e in occasione dello svolgimento di essa sono inerenti e, dunque, deducibili, a meno che non siano ricollegati alla commissione di un reato (art. 14 comma 4-bis della L. 537/93).

D’altronde, anche se in riferimento al reddito di impresa, è stata la stessa Agenzia ad affermare la piena deducibilità della somma versata in attuazione di un accordo transattivo al fine di evitare costi futuri.

In futuro…

Naturalmente, il principio espresso in questa ordinanza è da estendere a qualsiasi fattispecie in cui vi siano dei costi attinenti all’attività di lavoro autonomo, ossia anche ai casi di transazione con il cliente-impresa che promuove una citazione per presunto danno procurato dal consulente.

 

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Danilo Sciuto

Martedì 25 Febbraio 2025