Quando la crisi di liquidità può davvero scusare l’omesso versamento delle imposte? Quali sono i confini tra situazione inevitabile e situazione prevedibile?
Omesso versamento IVA: la crisi di liquidità può costituire causa di esclusione della responsabilità penale?
Affinché si possa parlare di impossibilità di tenere la condotta corretta con conseguente valore scusante dell’omesso versamento occorre che la crisi di liquidità sia determinata da un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile. Altrimenti, la crisi di liquidità costituisce elemento che rientra nell’ordinario rischio di impresa e che non può quindi comportare l’inadempimento dell’obbligazione fiscale contratta con l’Erario.
Il caso: condanna del legale rappresentante di SRL per omesso versamento IVA
La Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha chiarito quando ed entro quali limiti la crisi di liquidità può eventualmente valere come scusante dell’omesso versamento delle imposte.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva confermato la sentenza del Tribunale, che aveva a sua volta condannato l’imputato, quale legale rappresentante di una Srl, in ordine al reato di cui all’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento IVA).
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, il vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato ed evidenziando come la società da lui amministrata si trovasse nel mezzo di una irreversibile crisi di impresa, causata, per un verso, dall’ingresso sul mercato di colossi a basso prezzo, e, per altro verso, dall’incremento dello shopping on line a scapito di quello fisico presso il ne