La responsabilità sanzionatoria per le società fittizie ricade sull’amministratore di fatto, ritenuto il reale autore dell’illecito. La Cassazione chiarisce che, in questi casi, la società è solo uno schermo e le sanzioni devono colpire chi ne trae vantaggio personale.
Ma quali sono i rischi personali per un amministratore di fatto, in una società di capitali, rispetto alle sanzioni irrogate all’entità amministrata? E nel caso di una società “cartiera”, quali ulteriori conseguenze potrebbe affrontare l’amministratore di fatto per l’utilizzo di un’entità fittizia?
Responsabilità sanzionatoria e società fittizie: il ruolo dell’amministratore di fatto
Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell’ipotesi di società “cartiera”, atteso che, in tal caso, la società è una mera “fictio”, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio della persona fisica.
Di conseguenza viene meno la “ratio” che giustifica la sanzione a carico della sola società e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito.
Il caso: sanzioni irrogate all’amministratore di fatto di una società di capitali
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 30/12/2024, n. 34932, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di responsabilità sanzionatoria per l’amministratore di fatto di una società di capitali.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertame