La legge di bilancio 2025 introduce un’importante modifica al regime forfettario delle partite IVA, innalzando a 35.000 € il limite di reddito da lavoro dipendente o pensione che preclude l’accesso al regime.
Questa nuova soglia, valida esclusivamente per il 2025, rappresenta un’opportunità per molti contribuenti.
Legge di bilancio 2025: novità sul regime forfetario e soglie di accesso
Legge 169/2019 (c.d. “Legge di bilancio 2020”) aveva reinserito la lett. d-ter) al comma 57 art. 1 Legge n. 208/2015 in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario…
…“i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
La legge di bilancio 2025 prevede l’innalzamento del suddetto limite da 30.000 € a 35.000 € per il solo anno 2025.
In sostanza i soggetti che percepiscono anche redditi:
- di lavoro dipendente (lavoratori subordinati e pensionati);
- assimilati (co.co.co./co.co.pro., borse di studio, ecc.);
possono accedere dal 2025 al regime forfettario (o permanervi, a decorrere dal 2024) alternativamente:
- se nell’anno precedente (il 2024) tali redditi percepiti sono stati ≤ € 35.000;
- oppure se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31/12 dell’anno precedente (al 31 dicembre 2024 per l’accesso/permanenza dal 2025).
Decorrenza e applicazione delle nuove soglie per il regime forfettario nel 2025
Per quanto riguarda la decorrenza l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 7 del 11/02/2020, in occasione della precedente modifica aveva chiarito il momento in cui trovavano applicazione le fattispecie introdotte dall’art. 1 commi 691-692 L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che:
- il soddisfacimento del requisito valutato “sull’anno precedente” richiesto da tali disposizioni
- sia da ricondurre all’anno d’imposta 2019, al fine di valutare la possibilità di permanere o accedere per la prima volta al regime forfettario dal 1.01.2020.
Nota: l’Agenzia confermava dunque la posizione già assunta dal MEF in occasione dell’interrogazione parlamentare 0-03471 e n. 5-03472.
Applicando tale principio alle novità portate dal DDL di bilancio 2025 si ritiene che il nuovo tetto di 35.000 €:
- sia da ricondurre all’anno d’imposta 2024,
- al fine di valutare la possibilità di permanere o accedere per la prima volta al regime forfettario dal 01.2025.
Come sopraesposto il limite:
- n