Con la Legge di Bilancio 2025 torna il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” dei beni ai soci. Le società commerciali che assegnano o cedono beni non strumentali (immobili o mobili registrati) ai soci entro il 30 settembre 2025 potranno beneficiare di un’imposta sostitutiva agevolata. Questa imposta è pari all’8% sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, mentre sale al 10,5% se la società non è operativa.
Lo stesso regime si applicherà alle società aventi come oggetto principale o esclusivo la gestione di beni non strumentali e che si trasformeranno in società semplici entro il 30 settembre 2025.
Questa misura rappresenta un’opportunità per le imprese di semplificare la gestione dei beni e ottimizzare il carico fiscale sulle operazioni di assegnazione o trasformazione.
Assegnazione agevolata di beni ai soci: Legge di Bilancio 2025
I commi 31-36, dell’art.1, della legge di Bilancio 2025, veicolata nella legge 30 dicembre 2024, n. 207, ripropongono il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci; va evidenziato che la novità non era presente nella versione varata dal Governo ad ottobre scorso; è stata inserita durante il dibattito parlamentare.
L’assegnazione si configura quando la società procede alla restituzione di:
- capitale o di riserve di capitale;
- alla distribuzione di utili o di riserve di utili (C.M. 21 maggio 1999, n. 112/E), utilizzando beni invece che denaro, nei confronti dei soci.
Si ha anche:
- nei casi di recesso;
- riduzione del capitale esuberante;
- o di liquidazione previsti dall’art. 47, comma 7, del TUIR.
Tale operazione se relativa a beni strumentali o patrimoniali determina per la società il realizzo di plusvalenze, pari alla differenza:
- tra il valore normale del bene assegnato;
- e il suo costo fiscalmente riconosciuto.
Le minusvalenze su tali beni non sono deducibili (art. 101, comma 1, TUIR). Fa eccezione il caso in cui il bene assegnato sia un bene “merce”: la differenza tra il ricavo da assegnazione ed il costo di acquisto può dar luogo ad un differenziale positivo imponibile o ad un differenziale negativo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Ambito di applicazione dell’assegnazione agevolata beni ai soci
L’ambito di applicazione del regime agevolato va analizzato sotto i seguenti aspetti; più precisamente:
- ambito soggettivo:
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- società costituite nella forma giuridica di: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società per azioni e società in accomandita per azioni;
- società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.
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- ambito oggettivo:
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- Assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2025, della seguente tipologia di beni:
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- beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione
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- Assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2025, della seguente tipologia di beni:
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