Dal 2025 si restringe ulteriormente il perimetro delle detrazioni fiscali per familiari a carico (per effetto della Legge di Bilancio per il 2025). Quali sono gli adempimenti per il contribuente e per il datore di lavoro?
Le modifiche intervenute nella legge di bilancio 2025 alle detrazioni per figli e/o familiari a carico incidono anche dal punto di vista soggettivo, imponendo per questo nuove comunicazioni ai datori di lavoro circa la relativa spettanza.
Figli e familiari a carico: quali adempimenti per i datori di lavoro
I sostituti d’imposta che devono determinare le ritenute da operare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (ossia i datori di lavoro), devono considerare le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia eventualmente spettanti ai sensi dell’art. 12 del TUIR, sulla base di un’apposita dichiarazione del contribuente in cui attesta di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei familiari a carico e le condizioni di spettanza (si vedano gli artt. 23 e 24 del DPR 600/73).
Ciò che va sicuramente comunicato è l’eventuale variazione delle condizioni, mentre in sua assenza (della variazione), la suddetta dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi.
Che succede se il contribuente non fa la comunicazione (se obbligatoria)?
L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.
In ogni caso, il contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire (ma senza sanzioni) le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d’imposta.
Detrazioni: attenzione alle novità della Legge di Bilancio per il 2025
Tutto ciò premesso, si nota che l’art. 1 comma 11 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), ha apportato (a decorrere dal periodo di imposta 2025) importanti modifiche alla disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia.
Detrazioni per figli a carico
Nello specifico, gli ambiti oggetto di modifica sono:
- l’età dei figli a carico;
- gli altri familiari a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli;
- i cittadini extracomunitari residenti con familiari all’estero.
Per quanto riguarda il punto 1), ossia l’età dei figli fiscalmente a carico, le detrazioni spettano in relazione:
- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104.
Vengono dunque eliminate le detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili (in precedenza non c’erano limiti di età).
Resta fermo che le detrazioni non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dal cosiddetto assegno unico.
È confermato che la detrazione d’imposta, nel rispetto dei requisiti, spetti anche in relazione ai figli riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati.
A differenza del passato, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.
Detrazioni per altri familiari a carico
Per quanto riguarda il punto 2), ossia le detrazioni per gli altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, viene stabilito che spettano solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.
Vengono dunque eliminate le detrazioni in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè che non siano genitori o nonni), come ad esempio il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.
Diventa altresì indispensabile che la convivenza dell’ascendente con il contribuente; in precedenza, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Infine, riguardo il punto 3), si stabilisce che le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:
- ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- ai familiari residenti all’estero.
Obblighi per i contribuenti
In base alle modifiche intervenute, che non incidono, come visto, solo sugli importi ma anche sulle condizioni soggettive per l’applicazione delle detrazioni, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono quindi comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali tali detrazioni non spettano più; è il caso del dipendente che ha figlio a carico ma con più di 30 anni non disabile e altri familiari non conviventi.
Se dal punto di vista dell’applicazione delle ritenute, gli effetti di tale modifica normativa si vedranno subito, dal punto di vista delle dichiarazioni dei redditi, essi si vedranno ovviamente nei modelli 730/26 o RedditiPF 2026.
Si ribadisce che nessuna comunicazione andrà fatta dal contribuente che gode di detrazioni che non sono state oggetto di modifica.
Fonte: Testo normativo Legge di Bilancio 2025
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Danilo Sciuto
Venerdì 10 Gennaio 2025