La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità sulla tassazione delle criptovalute. Con decorrenza 2026 l’aliquota sulle plusvalenze aumenta al 33%, eliminando la soglia di esenzione, mentre già dal 2025 si estende a tutti l’obbligo di pagamento dell’imposta.
Viene inoltre prevista una nuova “sanatoria” per regolarizzare i criptoasset detenuti, consentendo il ricalcolo del valore al 1° gennaio 2025 con un’imposta sostitutiva del 18%. Preparati ai cambiamenti e scopri come gestire al meglio le nuove disposizioni per tutelare i tuoi investimenti.
Attraverso i commi 24-29 dell’art.1 della Legge (di bilancio 2025) n. 207 del 30 dicembre 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (art. 67 comma 1, lettera c-sexies del T.U. n. 917/86) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 – passa dal 26% al 33% e viene altresì eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro.
Inoltre, viene previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell’art. 9 del T.U. n. 917/86, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025. Tale imposta è rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.
L’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude tuttavia il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’art. 68, comma 9-bis, del T.U. n. 917/86.
Vediamo di fare sinteticamente il punto normativo.
Quadro giuridico sulla tassazione delle criptovalute
La legge di bilancio 2023 – L. n. 197/2022 – è intervenuta, prevedendo una nuova categoria di redditi diversi, assoggettando a tassazione la detenzione e cessione di attività o diritti aventi ad oggetto cripto-attività.
Infatti, la lettera c-sexies), del comma 1, dell’art. 67 del T.U. n. 917/86, che disciplina i “Redditi diversi”, stabilisce che