Autoliquidazione in F24 dell’imposta di successione e donazione, novità del 2025. Attenzione anche alla compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale.
Una recente risoluzione ufficializza i codici tributo necessari per l’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, nonché per l’eventuale ravvedimento.
Nel nostro contributo del 14 novembre scorso abbiamo dato notizia della introduzione, a partire dalle successioni aperte dal 2025, di importanti novità sull’imposta di successione, che sarà autoliquidata dai contribuenti, mantenendo invariati i tempi per la dichiarazione e i pagamenti di imposte immobiliari. Si è scritto, altresì, che si era in attesa dei codici tributo e dei modelli dichiarativi.
I nuovi codici tributo per l’autoliquidazione dell’imposta di successione
Puntualmente, questi codici tributo sono stati istituiti con la risoluzione n. 2 di questo mese di gennaio. Adesso, per le nuove successioni, si hanno infatti 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione per autoliquidare l’imposta di successione.
Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione oppure a rate, con un “acconto” di almeno il 20%.
I soggetti obbligati al pagamento dovranno utilizzare i seguenti codici:
- “1539”, denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”;
- “1635”, denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.
La compilazione in F24
Tali codici dovranno essere indicati in F24 nella sezione “Erario”, indicando, nel campo:
- “anno di riferimento”, l’anno del decesso;
- nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” (nel campo “codice identificativo”).
Regole particolari per il codice tributo 1539 in caso di rateazione
Per il solo codice tributo “1539”, poi:
- il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” va sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ossia il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate;
- in caso di pagamento rateale, il versamento dell’iniziale rata del 20%, va effettuato compilando il campo “rateazione” con “0101”, mentre per il restante importo da versare ratealmente, “in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento, seguito dal numero complessivo delle rate”. Per la terza di cinque rate, ad esempio, si indicherà 0305, mentre in caso di pagamento dell’intero importo in unica soluzione occorrerà indicare 0101.
NdR. Approfondisci qui le regole per l’autoliquidazione dell’imposta di successione
Arrivano anche i codici per il ravvedimento
I codici per l’eventuale ravvedimento operoso sono:
- “1549”, denominato “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”;
- “1535”, denominato “Successioni – Sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”;
- “1537”, denominato “Interessi da ravvedimento – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997”.
Fonte: Risoluzione n.2/E/2025
Danilo Sciuto
Giovedì 23 Gennaio 2025