A Dicembre è festa per gli avvisi bonari

Come noto, anche a Dicembre il Fisco va in vacanza e non notificherà, salvo casi di urgenza, lettere di compliance, avvisi bonari e richieste di documenti. Attenzione, rispetto alla sospensione di agosto, la causa di dicembre riguarda solo le notifiche fiscali, i pagamenti degli avvisi rimangono dovuti.

Illustriamo la novità contenuta nell’articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2024 (noto come “decreto Adempimenti”) che prevede due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, per la notifica di alcune tipologie di atti dell’Agenzia. Il decreto legislativo noto come decreto adempimenti ha disposto che dal 2024 vi siano due periodi di sospensione per la notifica di alcuni atti emessi dall’Agenzia.

 

La sospensione degli avvisi bonari a Dicembre 2024

sospensione avvisi dicembreIn particolare, è disposto che per tutto il mese di agosto e di dicembre è sospeso l’invio degli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis, DPR 600/73 ed art. 54- bis, DPR 633/72) e dal controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter, DPR 600/73), nonché delle comunicazioni relative alla liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata (articolo 1 comma 412 L. n. 311/2004) e delle “lettere di compliance (art. 1 commi da 634 a 636 della L. n. 190/2014).

Il divieto non vale in presenza di ipotesi di indifferibilità e urgenza, fattispecie sulle quali l’agenzia è intervenuta (cm n. 9/24), al fine di definirli (e quindi circoscriverli).

In particolare, sono definiti tali i casi in cui:

  • la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
  • la comunicazione o l’atto contenga notizia di reato ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale;
  • la comunicazione o l’atto è destinato a soggetto sottoposto a procedura concorsuale, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Non costituiscono invece casi di indifferibilità o urgenza la scadenza del termine entro cui effettuare i controlli fiscali, poiché i termini previsti per il controllo “automatizzato” e “formale” sono stati definiti dalla giurisprudenza come semplicemente ordinatori. Pertanto, in nessun caso potranno essere inviati tali atti nei due mesi di sospensione.

Una eccezione “faidate” è stata quella che ha visto le comunicazioni dell’Agenzia di asimmetria nei redditi dichiarati nel 2024.

 

La sospensione non blocca i pagamenti

La norma fa salve le disposizioni che riguardano la cd. “pausa estiva” riferibile agli avvisi bonari/questionari, ovvero:

  • la sospensione dal 1/08 al 4/09 del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito degli avvisi bonari e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
  • la sospensione dal 1/08 al 4/09 dei termini per la trasmissione di dati/documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate/altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva.

Tale sospensione quindi non va confusa con quella in commento (sia per il mese di agosto, sia per quello di dicembre).

In sostanza, nel mese di agosto il contribuente può non effettuare il pagamento degli avvisi ricevuti a luglio, sospendendoli fino a settembre (o per meglio dire per  i giorni dall’1/08 al 4/09), mentre a dicembre, non essendo prevista alcuna sospensione dei termini, non potrà sospendere quelli ricevuti a novembre.

Si ricorda che dal 2025 i termini per il pagamento degli avvisi bonari cambierà, e rinviamo al contributo Nuovi termini di pagamento per le somme dovute dagli avvisi bonari” per i dettagli.

 

Fonte normativa: articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2024.

 

Danilo Sciuto

Mercoledì 11 dicembre 2024