Tra sanzione per indebita detrazione IVA e quella per per dichiarazione infedele

Una recentissima sentenza della Cassazione, figlia della deroga al favor rei in tema di sanzioni amministrative, interviene sul tema della dualità tra la violazione della indebita detrazione IVA e quella della infedele dichiarazione. Quando avverrà il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina?

L’articolo 6 comma 6 del D. Lgs. n. 471/97 disciplina l’ipotesi sanzionatoria nel caso di indebita detrazione. Nel suo ultimo periodo, stabilisce che tale sanzione non si applica se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele (punita con la sanzione di cui all’articolo 5, comma 4).

 

La riforma delle sanzioni tributarie e la mancata applicazione del favor rei

riforma sistema fiscale sanzionatorioCome si è più volte avuto modo di dire, per effetto di una incostituzionale (per troppi motivi) scrittura della norma (l’articolo 5 del noto D. Lgs. 87/24), le modifiche normative si applicano solo alle violazioni commesse dopo l’1 Settembre 2024, sicchè le violazioni precedenti saranno sanzionate in base alle vecchie (e peggiorative) regole.

NdR. Leggi qui una nostra critica alla mancata applicazione del favor rei per la Riforma delle sanzioni tributarie

Indebita detrazione e infedele dichiarazione: le ultime dalla Cassazione

In questo ambito, d’altra parte, ossia nelle fattispecie di indebita detrazione e infedele dichiarazione Iva, si colloca la recente sentenza della Suprema Corte n. 32262 del 13 dicembre 2024.

Vediamo il caso…

Un contribuente indica nella liquidazione periodica una indebita detrazione, su fattura poi giudicate inesistenti, che ovviamente sfocia nella dichiarazione IVA.

L’ente accertatore sanziona sia l’infedele dichiarazione iva, sia l’indebita detrazione, ma in sede di giurisdizione di merito viene annullata la sanzione per indebita detrazione, in quanto un unico sostanziale comportamento in violazione della normativa tributaria non può far derivare una duplicazione illegittima di sanzioni, per il principio di proporzionalità.

 

La sanzione per infedele dichiarazione non assorbe l’indebita detrazione

La Cassazione sostiene la tesi opposta, affermando che l’illecito della infedele dichiarazione non comprende anche quello che colpisce l’illegittimo computo in detrazione dell’imposta,

“ragion per cui non può ritenersi che il disvalore del secondo s’annulli in quello del primo in applicazione del meccanismo dell’assorbimento: invero, trattasi di illeciti materialmente e giuridicamente distinti per condotta, struttura, tempi e modi di consumazione e per bene giuridico tutelato; ragion per cui la circostanza che il primo – a tenore del motivo – dovrebbe implicare automaticamente il secondo costituisce in realtà una consecutio meramente fattuale, priva di alcuna rispondenza ad una necessità logico-giuridica; tant’è che, in via giust’appunto di fatto, nulla esclude che, a fronte di un’illegittima detrazione, la dichiarazione possa non essere presentata affatto oppure possa esserlo, diversamente, per le più svariate ragioni, con appostazioni corrette”.

Si tratta di una tesi discutibile, ma per la sola circostanza, già citata, per cui l’indebita detrazione fosse frutto di utilizzo di fatture inesistenti, il cui accertamento è rimesso alla valutazione soggettiva dell’accertatore.

Come detto, occorrerà attendere le dichiarazioni Iva del 2025 per vedere annullata la configurabilità di queta fattispecie.

Danilo Sciuto

Lunedì 23 Dicembre 2024

 

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