Il ravvedimento operoso permette ai contribuenti di regolarizzare volontariamente omissioni o errori fiscali, ottenendo una riduzione delle sanzioni previste. Recenti modifiche al sistema sanzionatorio tributario hanno introdotto cambiamenti significativi che influenzano le modalità e l’entità delle sanzioni applicabili in caso di utilizzo di questo strumento.
Ravvedimento operoso: principali novità Introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024
Il D.Lgs. n. 87/2024 ha apportato una generale riduzione delle sanzioni edittali per le violazioni tributarie, con conseguenti variazioni nelle riduzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso. Le modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024; per quelle antecedenti, continuano a valere le disposizioni precedenti.
Riduzione delle sanzioni edittali
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, le sanzioni edittali sono state ridotte come segue:
- Omesso o insufficiente versamento: la sanzione passa dal 30% al 25% dell’importo non versato.
- Ritardato versamento entro 90 giorni: la sanzione scende dal 15% al 12,5% dell’importo dovuto.
Nuove misure di riduzione per il ravvedimento operoso
Le riduzioni delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso sono state rimodulate in base al momento in cui avviene la regolarizzazione:
- entro 14 giorni: sanzione ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (0,0833% per ciascun giorno).;
- dal 15° al 30° giorno: sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1,25%);
- dal 31° al 90° giorno: sanzione ridotta a 1/9 del minimo (1,3889%);
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione: sanzione ridotta a 1/8 del minimo (3,125%);
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (entro i termini dell’accertamento): sanzione ridotta a 1/7 del minimo (3,5714%).
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