Quando al forfettario spetta l’imposta ridotta al 5%?

Un recente interpello dell’Agenzia Entrate offre una controversa interpretazione dell’aliquota agevolata al 5% per i forfettari, escludendola per chi passa a questo regime dopo l’apertura della partita IVA, anche entro il quinquennio. Un approccio che, a nostro avviso, appare non solo infondato, ma anche incoerente e, probabilmente in contrasto col dettato normativo.

Commentiamo la risposta ad interpello n. 226/2024, con cui l’Agenzia afferma, in maniera del tutto infondata, che l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% per i forfettari è subordinata all’ adozione del regime già nell’anno di apertura della partita IVA. Esclusi i passaggi da altri regimi anche se nel quinquennio di apertura.

 

Il caso contribuente ordinario che diventa forfettario nei primi 5 anni di attività

forfettario 5%Il caso di cui ci occupiamo oggi è quello che riguarda i contribuenti che, pur avendo le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per i forfettari ridotta al 5%, non hanno fruito immediatamente di tale regime, ove invece ritornano, sempre entro la vigenza del quinquennio.

La domanda è se il contribuente ha diritto all’aliquota del 5%.

La qualifica di start up di cui al comma 65, da verificare solo all’avvio dell’attività (momento da cui decorre il termine di 5 anni), e che risulta sganciata dai requisiti richiesti per la determinazione del reddito forfetario, è soggetta alle seguenti condizioni:

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54.

Si tratta dunque di una qualifica acquisita con una valutazione cristallizzata al momento dell’avvio dell’attività e, in costanza di tipologia di attività svolta, da tale data decorre il termine quinquennale di permanenza in detto status. Inoltre, il termine non è soggetto a rinnovo, né è prevista una causa di decadenza da detto status durante il quinquennio.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’assenza dei requisiti venga verificata con riferimento al momento dell’avvio dell’attività, lo status verrebbe perso ex tunc, e di conseguenza l’aliquota applicata pari al 5% sarà rettificata con l’aliquota del 15%. Invece, il possesso dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario è autonomo rispetto allo status di start up, e viene valutato per ogni anno d’imposta.

 

Un precedente di prassi

Il problema in esame era stato già affrontato dall’Agenzia delle entrate che, nella Circolare n. 10/E del 2016 (par. 3.1.1), aveva precisato che un contribuente rientrato nel regime forfetario, dopo aver applicato il regime semplificato o ordinario, poteva applicare l’aliquota minima del 5% fino al compimento del periodo di cinque anni. Il chiarimento aveva a che vedere con una specifica ipotesi legata al mutamento del contesto normativo, senza offrire un principio di portata generale.

 

L’incoerenza del recente interpello: non si applica imposta del 5% al passaggio al forfettario

Con la riposta n. 226/2024 l’Agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione restrittiva (rectius, errata) della DRE Lombardia n. 904-1040/2022, già oggetto di critiche a causa della estrema chiarezza della norma. Nell’interpello, si legge

“…Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività ­ anche per effetto della presenza di una causa di esclusione ­ in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. Pertanto, la Contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata del cinque per cento prevista dal comma 65 citato sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività…”.

A nostro parere, se da un lato la suddetta interpretazione restrittiva del comma 65 dell’art. 1 della L. 190/2014 appare in contrasto con il disposto normativo che, ripetiamo, non prevede in modo espresso l’applicazione continuativa del regime, dall’altro lascerebbe intendere che sia possibile mantenere l’aliquota agevolata, nell’ipotesi riportata nell’esempio che segue:

Esempio: contribuente che inizia l’attività nel 2024 con requisito start up

Anno imposta

Anno attività

Ricavi

Determinazione del reddito imponibile

Start up

Aliquota agevolata

2024

30.000

Forfettario

SI

5%

2025

40.000

Ordinario

SI

Progressiva per scaglioni

2026

50.000

Forfettario

SI

5%

2027

60.000

Forfettario

SI

5%

2028

75.000

Forfettario

SI

5%

2029

84.000

Forfettario

NO

15%

 

Anche per questo motivo, di cui all’esempio appena fatto, è evidente non solo l’infondatezza, ma anche la irrazionalità della tesi dell’Agenzia.

 

NdR: Avevamo già segnalato qui l’interpello

 

Danilo Sciuto – Simone Di Febo

Mercoledì 4 Dicembre 2024