Avviare una nuova attività può offrire importanti vantaggi fiscali con il regime forfetario, ma non sempre si può beneficiare dell’aliquota agevolata al 5%. Questa aliquota, applicabile per il primo periodo d’imposta e i quattro successivi, è riservata a chi avvia un’attività che non costituisca una mera prosecuzione di un’altra già svolta come lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri di accesso, distinguendo tra vera novità e continuità dell’attività. Una corretta valutazione dei requisiti risulta fondamentale per accedere a questa agevolazione.
Con la risposta a interpello del 22 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65 dell’ articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono, beneficiare dell’aliquota agevolata.
Interpello su applicazione dell’aliquota agevolata al 5% nel regime forfetario
Valutazione della mera prosecuzione di attività precedenti
Una contribuente ha presentato un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate al fine di conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in merito all’applicazione dell’aliquota del 5 per cento al reddito determinato secondo i criteri di cui ai commi 54 e ss. del citato articolo 1 (di seguito, “regime forfetario”).
In particolare la contribuente afferma di aver prestato, fino a qualche mese precedente , attività di lavoro dipendente come responsabile della comunicazione presso una SRL, e di aver avviato successivamente un’attività di lavoro autonomo adottando la contabilità semplificata per l’anno di imposta poiché , per detto anno, ricorreva la causa di esclusione dal regime forfetario (poiché l’anno precedente l’apertura della partita IVA aveva conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro).
La contribuente avrebbe intenzione di aderire a detto regime (quello forfetario) solo dal periodo di imposta successivo; in particolare ritiene poi che:
“l’attività di lavoro autonomo descritta, non si configuri,