Numerosi quesiti pervenuti in redazione ci danno lo spunto per fornire alcune precisazioni circa gli effetti, ai fini del CPB, dell’invio, entro il prossimo 12 dicembre, di una dichiarazione integrativa, nei casi in cui, oltre alla spunta del quadro P, vengano apportate ulteriori modifiche.
Come noto, l’articolo 1, del D. L. n. 167/2024 ha disposto la riapertura dei termini per accedere al CPB per gli anni 2024 e 2025; a tale scopo, sono state fissate alcune condizioni:
- l’aver presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31/10/2024, ovviamente senza opzione per il CPB;
- che l’interessato sia un soggetto ISA (non forfettario, quindi).
La dichiarazione integrativa speciale per aderire al CPB
Oltre a queste due condizioni, ce n’è una terza, che riguarda le caratteristiche di questa che potremmo chiamare “integrativa speciale”, in quanto ammette al CPB.
Si tratta della condizione per la quale occorre che in questa integrativa speciale non siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.
Vediamo dunque di capire le conseguenze di questa norma, anzi di questa ultima condizione, derivanti dalla sua lettura.
Si tratta della condizione per la quale occorre che in questa integrativa speciale non siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.
Innanzi tutto, il riferimento è alla dichiarazione nella sua globalità, non solo relativamente al reddito di impresa o professionale, oggetto di CPB; la dichiarazione integrativa “speciale”, quindi, non potrà essere mai una integrativa “a favore”.
Si possono integrare ulteriori dati?
Inoltre, per quanto detto sarà quindi possibile modificare dati che non incidono sull’imponibile o sull’imposta dovuta (quadri RU, RS, ecc.).
Altra deduzione interessante è che, nonostante la dichiarazione integrativa speciale a sfavore sia quindi ammessa, questo è sconsigliabile in quanto non sono chiari gli effetti che questa riguarderebbe sul CPB.
Al di fuori della modifica del quadro P – oggetto dell’integrativa – si potranno quindi correggere solo irregolarità formali.
In merito al secondo acconto e alla maggiorazione da CPB nei casi in cui essa sia dovuta, occorrerà distinguere:
- se l’integrativa speciale viene presentata entro il 2/12, il contribuente avrà tempo per determinare la maggiorazione;
- se l’integrativa speciale viene presentata tra il 3/12 ed il 12/12, in tal caso il contribuente non potrà fare altro che utilizzare il ravvedimento operoso per il tardivo versamento della maggiorazione.
Va versata sanzione?
Resta da capire se la dichiarazione integrativa speciale sconti la sanzione formale di € 250 (da ridurre a 1/9 con il ravvedimento, ovvero 27,78), o se si tratti di operazione gratuita.
Al riguardo, si è del parere che la sanzione sia da versare (nella misura di cui al ravvedimento), in quanto:
- la norma prevede l’integrativa e non una correttiva;
- la norma non prevede la integrativa speciale “a favore”;
- la fattispecie in esame (tardiva opzione per il CPB) non può ritenersi errore meramente formale (che non prevede sanzioni).
In ogni caso, dato il modesto importo, e il rischio che non si versi nulla e poi ci si veda irrogare la sanzione edittale suddetta, la tesi suesposta è da preferire.
Danilo Sciuto
Lunedì 2 dicembre 2024