L’azienda è un complesso di beni organizzati per l’attività produttiva, il cui valore va oltre la somma dei singoli elementi grazie all’avviamento. Il ramo d’azienda, pur essendo una parte del tutto, gode di autonomia funzionale.
La cessione di questi beni non è un semplice trasferimento, ma un’operazione complessa che tocca ambiti giuridici, economici e fiscali. Ogni dettaglio, dalla successione nei contratti alla gestione delle imposte, può avere un impatto rilevante sull’operazione.
Scopriamo come queste dinamiche si intrecciano e quali strumenti giuridici e fiscali sono indispensabili per gestire al meglio il trasferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda.
Ai sensi dell’art. 2555 codice civile, l’azienda è definita come il «complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa». Si tratta di un insieme coordinato di beni materiali e immateriali, destinati allo svolgimento di un’attività produttiva. Al suo interno, il ramo d’azienda si distingue come una parte autonoma del complesso aziendale, capace di proseguire indipendentemente l’attività economica e produttiva. La qualificazione di un determinato complesso come azienda o ramo d’azienda influisce sull’applicabilità delle norme speciali previste per il trasferimento del patrimonio aziendale, in deroga alla disciplina ordinaria.
La cessione d’azienda, oltre a comportare il trasferimento della titolarità e della gestione del complesso aziendale, incide su una molteplicità di rapporti giuridici, economici e lavorativi. Si applicano infatti disposizioni specifiche che regolano la successione nei contratti (art. 2558 c.c.), nei crediti (art. 2559 c.c.) e nei debiti aziendali (art. 2560 c.c.). Inoltre, il divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. mira a garantire la tutela dell’avviamento e della clientela, elementi essenziali nella valutazione economica dell’azienda ceduta.
Sul piano fiscale, le cessioni aziendali sono soggette a una normativa complessa. La disciplina delle plusvalenze per il cedente (artt. 86 e 87 TUIR), l’imposta di registro e l’esclusione dall’IVA (art. 2, comma 3, lett. b, DPR 633/1972) sono solo alcune delle questioni che devono essere affrontate con estrema precisione per evitare errori o contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Argomenti trattati:
- Nozione di azienda e ramo d’azienda: profilo civilistico
- Modalità di circolazione dell’azienda e del ramo d’azienda
- Contratti e cessione d’azienda: profili operativi
- Rapporti giuridici trasferiti
- Divieto di concorrenza
- Aspetti fiscali della cessione d’azienda
- Aspetti fiscali per il ramo d’azienda
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Nozione di azienda e ramo d’azienda: profilo civilistico
La distinzione tra azienda e ramo d’azienda serve per la corretta applicazione della normativa speciale prevista per la loro circolazione. Soltanto nel caso in cui un insieme di beni e rapporti giuridici sia qualificabile come azienda o ramo d’azienda sarà possibile applicare la disciplina speciale prevista dagli artt. 2556–2560 c.c., dal diritto del lavoro (art. 2112 c.c.) e dalla normativa tributaria. In caso contrario, il trasferimento sarà regolato dalle norme ordinarie previste per la circolazione dei singoli beni e diritti.
Nozione di azienda
La definizione di azienda fornita dall’art. 2555 c.c. racchiude i due elementi essenziali che caratterizzano l’azienda: l’organizzazione e la destinazione dei beni a un’attività produttiva.
Il discrimine tra un complesso aziendale e una mera pluralità di beni risiede nell’organizzazione. Solo se i beni sono organizzati in modo funzionale e destinati all’esercizio di un’attività produttiva possono configurarsi come azienda. Tale organizzazione implica un collegamento funzionale tra i beni, finalizzato a realizzare un’attività economica produttiva, come evidenziato dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente.
Inoltre, l’idoneità dei beni a consentire lo svolgimento di un’attività produttiva, anche solo in termini potenziali, costituisce un altro elemento imprescindibile. Non è necessario che l’attività sia effettivamente in corso al momento della valutazione: è sufficiente che il complesso sia strutturato per essere utilizzato a tale scopo.
L’organizzazione e la de