In caso di verifiche fiscali, il Fisco può acquisire dati informatici dei contribuenti? La Guardia di Finanza, nel suo manuale operativo, evidenzia la distinzione tra sistema informatico e dato informatico, considerandoli rispettivamente contenitore e contenuto, e confermando che, in sede di verifica, l’acquisizione possa riguardare singole informazioni digitali o copie forensi dell’intero supporto, garantendo, in tal modo, integrità e conservazione delle prove.
Questo approccio consente indagini accurate e rispettose dei diritti, richiedendo la proporzionalità delle azioni e una gestione trasparente delle evidenze digitali.
Ma con quali modalità è possibile accedere e salvare tali dati? Quali sono gli effettivi poteri dei verificatori?
Con riguardo al tema delle acquisizioni informatiche, in sede di verifica, la G.d.F., nella circolare n. 1/2018, vero e proprio manuale sui controlli, rileva l’importanza di tenere conto, sul piano concettuale, dell’autonomia che assume il “dato informatico” rispetto al “sistema informatico” (cfr. Cassazione, Sez. Un., 7 settembre 2017, n. 40963).
Verifica fiscale e acquisizioni informatiche: la prassi della Gdf
Circolare G.d.F. n. 1/2018 |
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Sistema informatico |
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Contenitore |
Dato informatico |
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Contenuto |
Ne deriva – per la G.d.F. – che, nella prassi investigativa, possono verificarsi distinte situazioni, rispetto alle quali l’acquisizione probatoria, secondo le diverse necessità, può riguardare il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato quale mero “recipiente” di informazioni: nel primo caso l’oggetto dell’acquisizione è l’informazione in sé; nel secondo la materiale apprensione riguarda il dato come cristallizzato in un “clone” identico all’originale, perché riversato in una “copia immagine” (c.d. bitstream image o copia forense) al fine di preservarne l’integrità e l’identità alle condizioni in cui si trovava al momento del prelievo e consentire successive verifiche o accertamenti tecnici.
Acquisizione dell’intero contenuto di un supporto di memorizzazione, prelevando una “copia immagine” |
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Nel caso, ad esempio, nel caso in cui via sia il fondato sospetto che il contribuente abbia cancellato un file di interesse e che esista una traccia “latente” di questa operazione all’interno del dispositivo fisico (es. pen drive, hard-disk, ecc.) |
Estrazione di mirate informazioni digitali |
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Ove l’interesse degli operanti risulti circoscritto a particolari contenuti informatici specificamente individuabili. |
Resta fermo che, in sede di apertura della verifica, i verificatori valutano sempre l’opportunità di procedere a ricerche finalizzate all’acquisizione di:
- supporti informatici fisici (cd, dvd, hard-disk esterni, chiavi usb, ecc.)[1];
- dati presenti nell’hard-disk dell’elaboratore, mediante trasferimento su altro supporto informatico esterno (cosiddetta copia forense).
Art. 52, comma 9, del D.P.R. n. 633/72 |
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Gli operatori dell’A.F. che procedono all’accesso nei locali dei soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili hanno facoltà di provvedere all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. |
I poteri dei verificatori e le modalità di acquisizione
In ogni caso, i verificatori possono riversare, ove ritenuto necessario ed indipendentemente dalla collaborazione del contribuente, i dati presenti nei supporti informatici o nell’hard-disk dell’elaboratore in uso alla parte su supporti appositamente predisposti, ai fini della successiva elaborazione, nonché ricercare ed acquisire le copie “di sicurezza” dei dati effettuate nei giorni antecedenti all’intervento, al fine di individuare, ove possibile, quelli eventualmente cancellati dal sistema al momento dell