Con le festività natalizie alle porte, molte aziende pianificano omaggi per clienti e dipendenti, ma va prestata attenzione alla corretta gestione del loro trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Analizziamo come gestire le spese di rappresentanza e le implicazioni fiscali, comprese le novità sui fringe benefit per il 2024.
Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno si presenta l’occasione per moltissime aziende di fare un regalo ai propri clienti e/o ai propri dipendenti. Vediamo di seguito le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, evidenziando i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.
Si ricorda che per il 2024 il valore dei fringe benefit erogati dal datore di lavoro ai dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore è stato aumentato a:
- 1.000 € per la generalità dei contribuenti;
- 2.000 € solamente per i dipendenti con figli a carico.
Il trattamento fiscale degli omaggi di fine anno
Il corretto trattamento degli omaggi, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette, non può prescindere da alcune considerazioni preliminari, al fine di inquadrare la questione da un punto di vista normativo.
Le considerazioni riguardano:
- la definizione di cessione gratuita ai fini IVA, dettata dall’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72;
- la definizione di spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette, rinvenibile nell’ art. 1, D.M. 19.11.2008;
- il trattamento ai fini IVA delle spese di rappresentanza, rinvenibile nell’art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. n. 633/72;
- il trattamento ai fini delle imposte dirette delle spese di rappresentanza, rinvenibile nell’art. 108, comma 2, D.P.R. 917/1986.
La soglia per la detraibilità Iva degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa è pari a 50 €.
Anche la successiva cessione gratuita del bene è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, se superiore a 50 € come previsto dall’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72.
Cessioni gratuite IVA: “Costituiscono inoltre cessioni di beni: |
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Spese di rappresentanza:
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Spese di rappresentanza – Trattamento imposte indirette:
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Spese di rappresentanza – Trattamento imposte dirette:
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Risulta, quindi, allineato il limite per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa con il limite per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai fini IRES/ IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, comma 2, D.P.R. 917/1986; la richiamata disposizione prevede infatti che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza , sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a € 50, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile.
Entrando nel merito della questione, dalle disposizioni richiamate è possibile desumere che:
- mentre ai fini IVA è necessario distinguere gli omaggi in:
- beni rientranti nell’attività d’impresa;
- beni NON rientranti nell’attività d’impresa;
- ai fini delle deducibilità delle imposte dirette, la distinzione, nel rispetto dei principi di inerenza e congruità, è più di carattere quantitativo che qualitativa. Ciò che conta ai fini della deducibilità, è il rispetto dei criteri quantitativi dettati dal D.M. 19.11.2008 e dall’art. 108, comma 2, D.P.R. 917/1986;
- ai fini IRAP, invece, ciò che conta è il metodo utilizzato per la determinazione dell’IRAP, ovvero metodo da bilancio o metodo fiscale.
La nostra analisi verterà sulla distinzione tra:
- omaggi di beni oggetto dell’attività dell’impresa;
e:
- omaggi di beni NON oggetto dell’attività dell’impresa.
Inoltre, si distinguerà in relazione al soggetto “destinatario” dei beni, ovvero il cliente o il dipendente.
Omaggi ai clienti di beni NON oggetto dell’attività d’impresa
La prima fattispecie analizzata riguarda gli omaggi ai clienti di beni NON oggetto dell’attività d’impresa.
In base alle disposizioni dell’art. 19 bis1, comma 1, lett. h), D.P.R. 633/1972, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50,00.
Di conseguenza, l’IVA relativa all’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati, non rientranti nell’attività d’impresa, ricompresi fra le spese di rappresentanza:
- è detraibile se il costo unitario dell’omaggio è inferiore a € 50,00;
- è indetraibile se il costo unitario dell’omaggio è superiore a 50,00.
Beni NON oggetto dell’attività d’impresa |
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Spese di rappresentanza |
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IVA detraibile |
IVA indetraibile |
Costo unitario inferiore a € 50,00 |
Costo unitario superiore a € 50,00 |
Gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono cessioni gratuite, ai fini IVA trova applicazione anche l’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72.
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente dal valore dell’omaggio, è quindi esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per effetto di quanto previsto dall’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, che recita testualmente:
“Costituiscono i