Proseguiamo l’analisi iniziata nella prima parte, approfondendo le criticità della tassazione sui trasferimenti a titolo oneroso dei diritti reali di godimento. Esaminiamo in dettaglio le complessità applicative e i dubbi interpretativi, con un focus particolare sul caso dell’usufrutto.
Nella prima parte (“Il trasferimento di diritti reali e la nuova tassazione dell’usufrutto”) abbiamo analizzato in modo sommario le prime critiche alle nuove disposizioni relative alle cessioni dei diritti reali, commentando anche l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria sulla questione della cessione del diritto di usufrutto, già precedentemente tassabile.
Qui approfondiamo le problematiche poste dalle nuove disposizioni, ed iniziamo dall’esame del completo studio del Notariato.
Studio del Notariato sul trasferimento dei diritti reali: presupposti di base
Su questi temi si è subito pronunciato il Notariato con il completo Studio n. 14-2024/T dell’1 febbraio 2024.
Viene premesso che innanzitutto si deve trattare di atti a titolo oneroso, e che è necessario fare una distinzione tra cessione e costituzione. Infatti, mentre l’articolo 9, comma 5 del TUIR ante variazione del 2024 assimilava cessioni a costituzioni, ora la nuova disposizione assume un carattere sussidiario, essendo applicabile l’articolo 9, comma 5, solo “laddove non risulti diversamente”.
Pertanto, mentre le cessioni a titolo oneroso rimangono attratte al regime previgente, le costituzioni, sempre a titolo oneroso, sono trattate dalle nuove disposizioni, al di là dei termini in effetti utilizzati dalle parti. In ogni caso per le servitù, gli usi e il diritto di abitazione non potrà mai trattarsi di cessione, o non essendo prospettabile (art. 1068 codice civile) oppure essendo vietata