Secondo la Cassazione una dichiarazione fiscale trasmessa telematicamente con solo il frontespizio, se accettata senza errori bloccanti, non è omessa o nulla. Questa interpretazione potrebbe cambiare l’approccio ai controlli fiscali… con quali benefici per il contribuente?
La Corte di Cassazione si inserisce in quel filone giurisprudenziale che distingue l’infedeltà della dichiarazione dalla sua omessa dichiarazione; per gli Ermellini, la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l’indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione in bianco, che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla.
Il fatto: dichiarazione per anno 2003 inviata in bianco
L’accertamento e le ragioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate eseguiva un accertamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti di un contribuente, emettendo un avviso di accertamento, in relazione all’anno d’imposta 2003, oltre sanzioni e interessi per la somma complessiva di euro 61.859.
Alla base dell’accertamento d’ufficio vi era la circostanza che il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta di riferimento.
L’Agenzia delle entrate riteneva che il contribuente non avesse mai fornito la prova della presentazione della dichiarazione, rappresentata unicamente dalla comunicazione di avvenuta ricezione della dichiarazione telematica, essendosi limitato a produrre soltanto il frontespizio del modello Unico 2004.
Si sarebbe trattato, dunque, di un caso di dichiarazione nulla, che consentiva all’ufficio impositore di procedere ad accertamento d’ufficio.
Compilazione solo frontespizio della dichiarazione: la difesa del contribuente e la decisione della CTR
Contro questo atto il contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP, deducendo, tra l’altro, che la dichiarazione non poteva essere considerata nulla ma soltanto incompleta, con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria doveva essere dichiarata decaduta dall’esercizio del potere impositivo per decorso del termine previsto per l’azione di recupero a tassazione di imposte relative all’anno 2003, che doveva essere calcolato a partire dalla presentazione della dichiarazione, sia pure incompleta.
Il motivo di ricorso era accolto dalla CTP, che dichiarava assorbite le altre censure, con una decisione che veniva appellata dall’Agenzia delle entrate.
La CTR rigettava l’appello, ritenendo che correttamente i giudici di primo grado avessero reputato la dichiarazione presentata dal contribuente com