Per agevolare, o comunque per non limitare, le operazioni di riorganizzazione aziendale, il legislatore ha introdotto diversi regimi di favore che conducono, a seconda dei casi, alla neutralità fiscale del negozio giuridico o alla riduzione del carico tributario rispetto a quello ordinariamente previsto.
La fruizione di questi regimi agevolativi, specie nel caso in cui si intende realizzare una sequenza giuridica formata da più operazioni “straordinarie”, potrebbe essere messa in discussione dall’Amministrazione finanziaria, la quale potrebbe contestare la sussistenza di ipotesi di abuso del diritto. Occorre dunque domandarsi quando effettivamente il contribuente può incorrere in fenomeni elusivi (ossia riconducibili all’abuso del diritto).
I regimi agevolativi delle operazioni straordinarie
Nel nostro ordinamento il legislatore ha previsto dei regimi di favore ai fini di agevolare le operazioni di riorganizzazione aziendale (o comunque per non limitarle). Ne sono alcuni esempi i regimi di neutralità previsti, rispettivamente dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, per le operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda, il regime del “realizzo controllato” di cui agli articoli 175 e 177 del TUIR, il regime di parziale esenzione delle cessioni di partecipazioni, c.d. PEX, ex articolo 87 del TUIR, la legge di rivalutazione del valore delle partecipazioni (articolo 5 della legge 448/2001 e successive proroghe e modifiche), ecc…
Nel momento in cui si mettono in atto negozi giuridici di carattere straordinario (in particolare se articolati) beneficiando dei summenzionati regimi di favore, oltre a verificare che siano perfettamente soddisfatte le condizioni espressamente stabilite dall