Il nuovo decreto attuativo della legge delega per la riforma fiscale introduce significative novità per i conferimenti di quote dal 2024; risolve problemi operativi e interpretativi riguardanti il regime di realizzo controllato, chiarendo il concetto di Holding con parametri oggettivi contabili e delimitando l’analisi delle partecipazioni indirette alle partecipate di primo livello. Esaminiamo nel dettaglio le implicazioni di queste modifiche e il loro impatto sulle operazioni societarie future.
Lo schema di decreto attuativo della legge delega per la riforma fiscale (Legge 111/2023) porta con sé alcune importanti novità che risulteranno applicabili alle operazioni di conferimento quote compiute sin da inizio 2024.
Le modifiche che verranno introdotte dall’attuale testo normativo risolvono gran parte dei problemi operativi, ma anche interpretativi, che hanno riguardato le operazioni di conferimento a regime di realizzo controllato ex. art. 177 TUIR comma 2 bis.
Il regime del realizzo controllato
L’art. 177, comma 2 bis TUIR, allo stato attuale, stabilisce che:
“(…) Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui all