Le imprese e i lavoratori autonomi avranno tempo fino al 31 ottobre 2024 per poter richiedere il rilascio della nuova patente a crediti. Dal 1° novembre per poter lavorare sarà necessario quanto meno averne fatto richiesta. Analizziamo bene la situazione…
L’art. 29, comma 19, del DL 2.3.2024 n. 19 (conv. L. 29.4.2024 n. 56), riscrivendo l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, ha istituito la c.d. patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
La finalità principale è quella di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro, incentivando le aziende a mantenere elevati standard di sicurezza attraverso l’adozione di buone pratiche e il rispetto delle normative.
La decorrenza dell’obbligo è fissata al 1° ottobre 2024.
La patente dovrà essere richiesta all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e potrà essere soggetta a:
- incremento o decurtazione dei crediti;
- sospensione;
- revoca.
Le disposizioni attuative si rinvengono nel DM 18.9.2024, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20.9.2024 n. 221.
I primi chiarimenti sono stati diffusi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare 23.9.2024, n. 4 (eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all’indirizzo email: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it).
Patente a punti in edilizia: ambito oggettivo di applicazione
L’obbligo scatta per i soggetti di cui al punto successivo che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili. Per la definizione di cantiere la norma fa un esplicito rinvio all’art. 89 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Precisamente, si tratta di «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X».
Cantiere: questo l’allegato XElenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a)
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Da quanto sopra risulta che l’obbligo della patente scatta anche nel caso in cui all’interno dei cantieri venga svolta anche una sola delle lavorazioni (edile e non) indicate nel sopra riportato elenco di cui all’allegato X.
Insomma, quasi tutti quelli che accedono al cantiere per fini operativi: è il caso dei soggetti che effettuano lavorazioni metalmeccaniche, i montatori di infissi, gli addetti alle pulizie, gli addetti alla manutenzione del verde, ecc.
La circolare INL 4/2024 lascia intendere un ampio spettro dei soggetti coinvolti nella richiesta della patente, includendovi anche il personale che non sia destinato ad operare in cantiere, laddove afferma che l’eventuale omissione dell’attività formativa relativa al personale amministrativo potrà essere valutato dai verificatori come un fatto di minor gravità. Per cui ulteriori chiarimenti in merito all’individuazione dei soggetti che operano in cantiere è opportuna.
Un cenno va fatto alle lavorazioni elettriche e similari, non menzionate nell’Allegato X. Precisamente, la lettera g-bis) del co. 2, art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude, dall’applicazione dell’intero Capo I dedicato ai cantieri temporanei o mobili, i lavori relativi a “impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”.
Sembra dunque che laddove l’impresa appaltatrice realizzi tali tipologie di impianti, senza occuparsi della realizzazione delle relative e strutturali opere edili, non sia soggetta all’obbligo della patente a crediti.
Al contrario, l’obbligo sussiste nel caso in cui il medesimo soggetto si occupi sia degli impianti che delle opere edili strettamente correlate e propedeutiche agli impianti stessi.
Soggetti esteri
L’obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea.
In questi casi, il rilascio della patente può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso:
- per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine (es. possesso del modello A1 anziché del DURC; si veda infra per la documentazione richiesta);
- per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione europea, di un documento riconosciuto secondo la legge italiana.
Il legislatore afferma inoltre che il sistema della patente a crediti potrà essere esteso ad altri ambiti di attività, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Ambito soggettivo di applicazione
Sono tenuti al possesso della patente:
- le imprese, anche se operanti in settori diversi da quello edile;
- e i lavoratori autonomi.
Sono invece esclusi da tale obbligo:
- coloro che effettuano mere forniture (es. il fornitore di calcestruzzo), senza posa in opera o installazione, o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA (Dlgs 36/2023, Codice degli appalti), in classifica pari o superiore alla
Faq n. 2 INL del 4 ottobre 2024Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n |