Analizziamo un nuovo caso dubbio sul conferimento a realizzo controllato: quello di conferimento in holding con un unico atto di quote di piena proprietà e di nuda proprietà delle partecipazioni nella medesima società.
L’obiettivo è chiarire come applicare il regime di realizzo controllato e quali sono le implicazioni per il contribuente nel caso di conferimento unico rispetto a due atti distinti, evidenziando le differenze di trattamento fiscale e le prospettive di riforma.
L’Agenzia Entrate affronta il caso di un conferimento c.d. “uno actu”, da parte di un soggetto conferente, che intende conferire in holding quote di partecipazione in nuda e piena proprietà di una società operativa. La questione è già stata affrontata in parte con la risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023, nella quale l’amministrazione finanziaria aveva definito in maniera chiara la possibilità per un soggetto conferente di apportare in holding, in regime di realizzo controllato, ex. art. 177 TUIR comma 2 bis TUIR, con un unico atto, diritti parziali detenuti in una società.
Il caso: conferimento di piena proprietà e di nuda proprietà
La fattispecie affrontata dall’interpello riguarda un soggetto persona fisica che detiene le seguenti quote di partecipazioni nella società Alfa.
- una parteci
pazione pari al 55% del capitale sociale in piena proprietà;
- una partecipazione pari al 35% del capitale sociale in nuda proprietà, il cui diritto di usufrutto è riservato al padre 75enne.
Applicando i coefficienti ministeriali in funzione dell’età dell’usufruttuario (D.M. 20.12.2022) la quota in nuda proprietà corrisponde a una quota di partecipa