Compilazione del quadro RS per i forfettari: competenza o criterio di cassa?

La compilazione del quadro RS per i contribuenti forfettari solleva dubbi tra l’uso del principio di competenza o di cassa. Le indicazioni attuali favoriscono il criterio di cassa, includendo solo le fatture pagate entro il 31 dicembre e al lordo dell’IVA, garantendo coerenza con il regime fiscale applicato ai forfettari. Come gestire al meglio le fatture e quali sono le regole da seguire per evitare errori?

Modalità di compilazione del quadro RS per i contribuenti forfettari

Nel contributo dello scorso 30 settembre (“La compilazione del quadro RS del Modello Redditi 2024 per i forfettari”) abbiamo affrontato ed illustrato le modalità di compilazione dei Righi del quadro RS dedicati ai contribuenti forfettari. In quello di oggi affrontiamo un aspetto particolare di tale compilazione.

Come abbiamo detto, le istruzioni al prospetto contenute nel modello Redditi richiedono (da sempre) l’indicazione di alcuni dati.

 

Principio di competenza, di cassa o di ricezione della fattura?

Il dubbio è se tali importi vadano indicati avendo riguardo al principio di competenza, di cassa, o della mera ricezione della fattura.

In altre parole, se nell’anno un commerciante ha ricevuto delle fatture (ad es., per merci), ci si chiede se nell’apposito rigo dovrà indicare:

  • l’importo delle sole fatture relative al costo di competenza dell’anno,
  • l’importo delle sole fatture pagate.

Al riguardo, taluna dottrina ha affermato che debba utilizzarsi il criterio della competenza, sulla base del fatto che la circolare 10/2016 ha affermato che le spese richieste devono essere indicate “solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata”.

A parere di chi scrive, da tale affermazione non può farsi discendere questo principio, essendo essa finalizzata a precisare che vanno indicati solo i costi documentati da fattura.

 

Sostegno al principio di cassa

Il dato da prendere in considerazione, invece, a favore dell’utilizzo del criterio di cassa, è quello che tra l’altro è stato ribadito nell’incontro con la stampa specializzata del 19/09/2024, ossia che il costo d’acquisto di beni e servizi va indicato al lordo dell’IVA addebitata, considerato che i soggetti forfettari non possono detrarla.

Tale affermazione focalizzata sulla situazione soggettiva dei contribuenti (forfettari) fa sì che debba ritenersi che la stessa ottica vada utilizzata nella indicazione delle spese nei righi in commento, che quindi, non potrà sfuggire al criterio di cassa, a cui sono assoggettati tutti i contribuenti forfettari.

In altre parole, se l’indicazione è quella di indicare le spese al lordo dell’IVA, in quanto i soggetti forfettari non la detraggono, la stessa deve ritenersi applicabile in merito ai costi da indicare.

D’altronde, le stesse istruzioni richiedono l’indicazione delle spese sostenute, termine notoriamente utilizzato a supporto del criterio di cassa (è vero che l’articolo 109 comma 2 del TUIR fa riferimento allo stesso termine, ma dopo aver chiarito al comma 1 il principio della competenza).

In terza analisi, l’utilizzo del criterio di competenza genererebbe una informazione che non sarebbe omogenea rispetto al reddito conseguito.

 

Conclusioni

In conclusione, si ritiene che la compilazione dei righi in questione debba avvenire indicando:

  • le fatture (e solo questi documenti, non anche eventuali documenti commerciali “parlanti”) in cui il contribuente si è qualificato come “soggetto iva”, e quindi che sono disponibili nel proprio cassetto fiscale nell’apposita sezione,
  • se ed in quanto esse siano state pagate al 31/12 dell’anno interessato dalla dichiarazione.

 

Danilo Sciuto e Simone Di Febo

Mercoledì 2 ottobre 2024