Il contribuente ha la possibilità di far valere la prescrizione dei crediti durante l’impugnazione del secondo avviso di intimazione, anche se non ha contestato il primo. Questa decisione della Corte di Cassazione apre nuovi scenari per chi si trova a fronteggiare pretese tributarie, offrendo una via concreta per difendersi dalle richieste dell’Agenzia delle Entrate. Analizziamo questa sentenza e le implicazioni per i contribuenti.
In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato. I Giudici di Legittimità hanno spiegato che l’avviso di intimazione, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 546/1992. Conseguentemente, l’impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l’interessato che non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata.
Avvisi di intimazione: la vicenda processuale
La competente dipendenza di Agenzia delle entrate Riscossione, notificava, in data 04 febbraio 2016, un primo avviso di intimazione sotteso a sedici cartelle di pagamento notificate tra l’anno 2000 e l’anno 2005 riguardanti omessi e tardivi versamenti d’imposta.
L’atto non veniva opposto.
Successivamente l’ente di riscossione, notificava, in data 22/01/2018, un secondo avviso di intimazione relativo alle medesime cartelle di pagamento come evidenziato, emesse per il mancato pagamento di tributi vari.
A questo punto il contribuente impugnava la seconda ingiunzione proponendo ricorso innanzi ai Giudici di CTP di Roma, eccependo che tutte le cartelle sottese all’avviso fossero già prescritte alla data in cui era stato notificato il primo avviso di intimazione.
I Giudici di prime cure con sentenza n. 4461/10/19 rigettavano le doglianze del contribuente sostenendo che i crediti recati dalle cartelle di pagamento non fossero prescritti; soluzione condivisa con sentenza n. 219/02/22 del 19/01/2022, da C.T.R. del Lazio secondo cui:
- non poteva farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione delle menzionate cartelle;
- non poteva farsi valere la prescrizione successivamente maturat