Le operazioni societarie di riorganizzazione, come conferimenti e trasformazioni, richiedono un’attenta valutazione degli effetti fiscali per evitare complicazioni. In questo contesto, esaminiamo il caso di una società immobiliare che ha effettuato la rivalutazione degli immobili e le conseguenze fiscali del conferimento delle quote in una nuova società: tali attività incidono sul valore fiscale della quota?
Rivalutazione Immobili per SNC: regole e opportunità
Nel contributo odierno analizziamo il caso in cui una SNC abbia effettuato la rivalutazione dell’immobile (o degli immobili) di sua proprietà.
Ci riferiamo alla rivalutazione prevista dall’art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (che, detto per inciso, è stata una delle rivalutazioni più convenienti, posto che permetteva una rivalutazione anche solo civilistica).
Contabilità ordinaria e semplificata: impatti sulla rivalutazione
In caso di soggetto in contabilità ordinaria, all’atto della rivalutazione degli immobili, questi avrebbe potuto optare anche per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, ottenendo una riserva liberamente distribuibile, e, come chiarito dalla circolare n. 33/2005, al pari della tassazione ordinaria, un incremento del costo fiscale della partecipazione per effetto dell’imputazione del reddito ai sensi del comma 6 dell’articolo 68 del TUIR.
La domanda che ci si pone è se tale condizione (soggetto in ordinaria) si consideri realizzata anche se la società di persone abbia optato per il regime di contabilità ordinaria ma successivamente alla data di rivalutazione degli immobili.
Il parere dell’Agenzia Entrate
Di tale questione un contribuente (il socio persona fisica della Snc) ha investito l’Agenzia delle entrate, la quale ha risposto negativamente (risposta n. 178 del 2 settembre 2024).
Nel caso in esame, a differenza di quanto avviene per i soggetti in contabilità ordinaria, la società di persone in contabilità semplificata non poteva iscrivere alcun saldo attivo di rivalutazione, in mancanza di una contabilità generale e del bilancio.
Pertanto, a seguito del passaggio alla contabilità ordinaria, la riserva che viene iscritta in contrapposizione del maggior valore degli immobili rivalutati è qualificabile fiscalmente come riserva di utili libera da vincoli e non incrementa il costo fiscale della partecipazione, in quanto non trova applicazione, in tale ipotesi, il comma 6 dell’articolo 68 del TUIR, in assenza di imputazione di reddito ai soci.
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Danilo Sciuto
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