Torniamo sui confini della responsabilità del commercialista in reati tributari quali quelli connessi ad omessa dichiarazione e falsa fatturazione, sottolineando che il contribuente, anche con delega a un professionista, resta obbligato a vigilare sull’esatto adempimento. Il principio del favor rei può sollevare dalle sanzioni solo se si prova che l’errore è esclusivamente del commercialista. La giurisprudenza di Cassazione si è espressa più volte tracciando un quadro complesso fra i doveri del professionista e quelli di vigilanza del cliente.
Con l’aiuto di alcune sentenze della Corte di Cassazione, vado ad accertare l’atteggiamento ed il giudizio del massimo consesso giurisprudenziale in tema di responsabilità del commercialista per omessa presentazione della dichiarazione fiscale.
Argomenti trattati:
- Il concorso del commercialista nei reati tributari
- Il concorso del commercialista nella falsa fatturazione
- L’omessa dichiarazione e mandato al commercialista
- La contabilità irregolare tenuta dal commercialista
- L’ultimo orientamento della Cassazione
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Il concorso del commercialista nei reati tributari
Senza voler andare troppo indietro negli anni, si ricorda la sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. III, del 29 marzo 2012, n. 16958 (si vedano anche, della medesima Sezione, quella precedente, del 2 marzo 2009, n. 9163, nonché quella successiva del 18 settembre 2013, n. 38335), secondo la quale l’aver affidato, ad un professionista abilitato, l’attività di trasmissione e presentazione della dichiarazione fiscale (dichiarazione dell’IVA, dichiarazione dei sostituti d’imposta, dichiarazione dei redditi) non esonera il contribuente dall’attività di vigilanza circa l’esatto e puntuale adempimento di tale incombenza (per l’omessa dichiarazione in materia di imposte su