Analizziamo come le nuove normative sanzionatorie relative agli omessi versamenti possono aiutare i contribuenti che ricadono in ipotesi di reato: il pagamento del debito, anche rateizzato, estingue il reato!
L’applicazione del principio del favor rei offre la possibilità per i contribuenti o sostituti di imposta che hanno commesso reati da omesso versamento negli anni pregressi, di chiederne l’estinzione qualora abbiano in corso il pagamento rateale.
Nel contributo pubblicato ieri (“Omesso versamento IVA e ritenute: un reato meno stringente?”), abbiamo dato la notizia della modifica (in meglio) delle norme penali relative agli omessi versamenti IVA e ritenute.
Abbiamo altresì premesso che la decorrenza è immediata, e concerne sia i reati futuri sia quelli consumati nel vigore della vecchia norma ancorché in corso di giudizio, per l’applicazione del c.d. favor rei, stante la disciplina migliorativa rispetto alla precedente.
L’applicazione del favor rei anche ai reati consumati ma ancora non definiti permette quindi di effettuare delle interessanti valutazioni circa le violazioni commesse nel 2022 (dichiarazione IVA e 770 del 2023), sia per l’Iva sia per le ritenute.
Reati per omesso versamento anni pregressi
Omesso versamento per l’anno 2022
Ipotizziamo infatti un contribuente che alla data di invio della dichiarazione dei sostituti di imposta nel 2023 o alla scadenza dell’acconto IVA 2023 (il riferimento è quindi all’anno di imposta 2022) non ha versato importi sopra le soglie, commettendo così reato.
Quali tempi per estinguere il reato versando gli importi omessi?
Tale contribuente ha adesso tempo fino al 31 dicembre 2024 (anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) per estinguerlo, semplicemente versando un ventesimo del dovuto (con ravvedimento calcolato sulla sanzione edittale del 30%) o comunque scendendo sotto soglia.
E per le annualità precedenti?
In verità, lo stesso discorso potrebbe farsi anche in relazioni agli anni di imposta 2021 e precedenti, se ed in quanto il contribuente abbia in corso (alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, ossia al 29 giugno 2024) la rateazione dell’avviso bonario.
Può essere il caso di un debito per ritenute 2019 che alla scadenza del 770/2020 era pari a 155.000 euro. Qualora il sostituto, dopo aver ricevuto l’avviso bonario ha iniziato la rateazione e quindi al 31 dicembre 2021 l’aveva in corso, è ipotizzabile la non punibilità del reato.
Si vede dunque come l’ammorbidimento della normativa in tema di omessi versamenti (IVA o ritenute) permette di far tornare in bonis fattispecie che hanno già formato ipotesi di reato.
Danilo Sciuto
Martedì 17 settembre 2024