La separazione delle attività ai fini IVA è una scelta strategica per chi gestisce più imprese o diverse attività all’interno della stessa azienda. Questa opzione permette di applicare l’imposta separatamente, ma quali sono i requisiti per farlo correttamente? Analizziamo cosa dice la Cassazione e come evitare errori comuni che possono compromettere i vantaggi fiscali.
La possibilità – non obbligo quindi, ma facoltà – di separare le attività ai fini IVA è prevista dal comma 3 dell’articolo 36 del relativo Decreto 633/1972. È disposto che tale possibilità sia riservata ai soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni.
IVA: l’opzione per la separazione delle attività svolte
L’opzione, che va effettuata per fatti concludenti, salva la solita ratifica in dichiarazione Iva (che ricordiamo che non ha dunque effetto costitutivo, ma semplicemente dichiarativo), ha l’effetto di fare applicare separatamente l’imposta su alcune delle attività esercitate.
Inoltre, la detrazione di cui all’articolo 19 spetta a condizione che l’attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa per l’imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.
L’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.
Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis.
Il recente intervento della Cassazione
In una recentissima sentenza, (la n. 24022/2024), la Cassazione ha sancito che l’opzione in discorso, per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, è ammissibile solo laddove le attività economiche siano “sostanzialmente diverse ed effettivamente scindibili, sulla base di criteri oggettivi”. Occorre dunque che tali attività siano…
…“suscettibili di formare oggetto di autonome attività di impresa, aventi ciascuna una propria struttura organizzativa”.
Al riguardo, continua la Corte, non è decisiva la mera attribuzione di un diverso codice ATECO e, inoltre, che ciascuna attività deve essere
“esercitata in modo sistematico, non essendo ammessa l’opzione di separazione nel caso in cui alcune di esse siano svolte in modo occasionale”.
NdR. Gestazione della Detrazione IVA in caso di separazione delle attività
Danilo Sciuto
Mercoledì 11 Settembre 2024