Detrazione IVA e separazione delle attività

In questo contributo partiamo dal principio, previsto dal decreto IVA, secondo cui i soggetti che esercitano più attività economiche sono obbligati ad applicare unitariamente e cumulativamente l’IVA con riguardo al volume d’affari complessivo. Ecco gli adempimenti da rispettare…

Separazione delle attività: quando ricorre

detrazione iva separazione attivitàAvendo bene in mente quanto contenuto nell’art. 36 comma 1 del DPR n. 633/1972, va detto che è prevista la separazione delle attività per l’obbligo nei casi espressamente stabiliti come ad esempio l’esercizio contemporaneo di imprese e arti o professioni e su opzione del soggetto passivo in riferimento ad attività sostanzialmente diverse tra loro ed individuate da diversi codici ATECO, o per attività con il medesimo codice ove sussiste una costante uniformità nei loro elementi essenziali e sono quindi suscettibili di essere distinte in base a criteri diversi come prevede l’Agenzia delle Entrate.

 

Adempimenti IVA

Tenere separate le attività comporta le seguenti conseguenze sugli adempimenti IVA:

  • Tenuta dei registri separati con annotazione delle relative operazioni;
     
  • L’adozione di una numerazione distinta per le fatture relative alle diverse attività svolte;
     
  • L’effettuazione di liquidazioni distinte, tenendo sempre presente che qualora i termini di liquidazione coincidano, il versamento dell’imposta va fatto unitario in modo da sommare gli importi delle liquidazioni con segno opposto una a debito e l’altra a credito;
     
  • Infine la presentazione di un’unica dichiarazione annuale che comprende sia il frontespizio e sia un modulo per ciascuna attività soggetta all’obbligo dichiarativo.

 

Regole di detrazione dell’IVA

Nel caso in cui la detrazione IVA è applicata forfettariamente o ridotta ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DPR 633/72, per l’effettuazione di operazioni esenti o non soggette la stessa è ammessa per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati in maniera promiscua (nei limiti della parte imputabile a ciascuna attività come previsto dall’art. 36 comma 5 del DPR 633/72).

Individuata la quota attribuibile alla singola attività, occorre applicare le regole per la detrazione IVA relativa alla stessa, come avviene per gli acquisti di beni e servizi utilizzati solo per un’unica attività.

In riferimento al rapporto tra i volumi di affari delle attività, non è permessa tale suddivisione trattata se il soggetto passivo è in grado di determinare in concreto la misura con cui i beni o i servizi acquistati sono utilizzati per l’esercizio dell’attività separata.

Nella Risoluzione Ministeriale n. 450565/90, si ritengono esatti i criteri per la ripartizione di beni e servizi utilizzati promiscuamente e che elenchiamo qui sotto:

  • i metri quadrati dei locali occupati per illuminazione e il riscaldamento;
     
  • il numero fisso degli apparecchi per le spese telefoniche;
     
  • i consumi per la cancelleria e gli stampati di uso generale.

Se invece la separazione viene effettuata in forma facoltativa il diritto alla detrazione dell’IVA spetta a condizione che l’attività sia gestita con contabilità separata ed è espressamente escluso per i beni non ammortizzabili a uso promiscuo ossia per quelli destinati indistintamente alle diverse attività esercitate.

Occorre quindi considerare non i beni potenzialmente passibili di essere utilizzati promiscuamente, ma quelli che di fatto si utilizzano come tali.

 

Fonti:

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19/2018

 

A cura di Francesco Costa

Giovedì 15 aprile 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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