Dal prossimo 1 Gennaio 2025 le Associazioni Sportive dovranno passare al nuovo regime IVA che prevede l’esenzione per le operazioni decommercializzate: quali saranno i nuovi obblighi? Sarà possibile evitare la fatturazione?
Dal 1° gennaio 2025 cesserà la sospensione della disposizione, valida ai soli fini Iva, secondo cui le prestazioni a tutt’oggi decommercializzate, poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche si “trasformeranno” da operazioni “fuori campo” in operazioni esenti ai fini Iva.
IVA Associazioni Sportive: cambiano Le regole dal 2025
Dall’inizio del nuovo anno saranno esenti da Iva:
“le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.
La differenza è notevole e determinerà un aggravio di adempimenti in capo ai sodalizi sportivi. E’ quindi necessario giocare di anticipo con l’intento di comprendere quali siano le eventuali soluzioni per evitare ulteriori obblighi di tipo amministrativo.
Gli effetti della modifica normativa possono essere intuiti se si considera che mentre le operazioni cosiddette “decommercializzate” sono del tutto irrilevanti ai fini Iva, le operazioni esenti, pur caratterizzate dalla mancata applicazione dell’imposta, sono rilevanti e fanno sorgere, come detto, una serie di adempimenti aggiuntivi.
Lo Stato non incasserà più imposte. Il costo per gli associati di un’associazione sportiva che fruiranno di una serie di servizi resterà pressoché immutato, ma come detto l’associazione sportiva dovrà assolvere ad una serie di nuovi adempimenti ed in primis quello relativo alla fatturazione di ogni operazione, ma andiamo con ordine.
Il regime fiscale che attualmente determina la non soggettività ai fini Iva è incompatibile con la direttiva 2006/112/CE che all’art. 132 prevede l’esenzione delle predette operazioni. Quando la disposizione contenuta nel D.L. n. 146/2021 inizierà a produrre i relativi effetti tutte i sodalizi sportivi saranno di fatto obbligati all’apertura di una posizione Iva e ad emettere le fatture per ogni prestazione con l’unica esclusione per l’incasso delle quote associative.
NdR: un approfondimento molto interessante che potrebbe esserti utile: Associazioni Sportive Dilettantistiche e proventi pubblicitari percepiti: sono davvero tassabili?
Quali nuovi obblighi IVA per le associazioni sportive?
Oltre all’obbligo di apertura della posizione Iva ogni operazione, come detto, determinerà l’obbligo di emissione della fattura.
Si consideri ad esempio un’associazione sportiva dilettantistica che oggi organizza un corso di tennis per i propri associati. Il corso ha una durata di 10 mesi e viene versata una quota di frequenza di 100,00 euro mensili, per un totale di 1.000 euro annuali.
Il corrispettivo così percepito, in base alle disposizioni attualmente in vigore, si considera decommercializzato ai fini Iva. E’ come, per effetto di una finzione giuridica, che la prestazione in esame non abbia natura commerciale. L’operazione è così completamente irrilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. E’ normale, quindi, che al momento dell’incasso del corrispettivo non debba essere emessa alcuna fattura, ma semplicemente una ricevuta quale quietanza.
La situazione cambierà radicalmente dal 1° gennaio 2025. Riprendendo l’esempio precedente per ogni quota incassata mensilmente relativa al corso di tennis dovrà essere emessa una fattura, con l’unica esclusione delle quote associative che non sono comprese nel predetto importo. Sussiste quindi il concreto rischio che un’associazione sportiva dilettantistica sia obbligata all’emissione di centinaia di fatture in formato elettronico. La complicazione può essere così superata in due diversi modi.
Quali suggerimenti…
La prima soluzione consiste nell’esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime forfetario speciale di cui alla L. n. 398/1991. Secondo tale regime l’Iva da versare con periodicità trimestrale deve essere determinata con una riduzione forfetaria del 50 per cento sull’Iva addebitata.
Tuttavia, come già detto, le operazioni didattiche effettuate nei confronti degli associati oggi decommercializzate si “trasformeranno” in operazioni esenti, quindi senza che sia applicato alcun importo aggiuntivo a titolo di Iva. Si tratta sicuramente di una previsione positiva in quanto il frequentatore del corso non vedrà addebitarsi alcun ulteriore importo per l’imposta sul valore aggiunto.
Tuttavia, deve essere osservato che l’applicazione del regime di esenzione non impedirà all’associazione sportiva di optare per il regime forfetario di cui alla citata L. n. 398/1991 con una serie di vantaggi per gli adempimenti. Tale regime prevede che l’ASD sia esonerata dall’obbligo di fatturazione con l’unica eccezione delle prestazioni pubblicitarie o di sponsorizzazione. Pertanto, in questo caso, le quote che saranno incassate mensilmente per la frequenza al corso non dovranno più essere fatturate se non nel caso eccezionale in cui il cui il fruitore della prestazione ne faccia esplicita richiesta. I corrispettivi esenti da Iva dovranno essere annotati in apposito prospetto con periodicità trimestrale, ma l’ASD potrà limitarsi all’emissione di una mera ricevuta a titolo di quietanza.
Un’alternativa per evitare la fatturazione…
In alternativa, la fatturazione potrà essere evitata anche optando per la dispensa dagli adempimenti prevista per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36–bis del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, se i proventi commerciali non supereranno la soglia di 400.000 euro e quindi sarà possibile l’opzione per il regime forfetario ex L. n. 398/1991 questa soluzione è sicuramente più agevole.
La dispensa per le operazioni esenti rappresenta una valida possibilità alternativa per le ASD che non saranno in grado di optare per il predetto regime forfetario avendo superato il plafond di 400.000 euro di entrate commerciali. A tal proposito deve essere ancora ricordato che, dal 1° gennaio 2025 i proventi per la frequentazione ai corsi sportivi hanno natura, sia pure ai soli fini Iva, di proventi commerciali.
Qui trovi il quadro sinottico delle regole IVA 2025 per le ASD…
Nicola Forte
Giovedì 22 Agosto 2024
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