Analizziamo le scadenze fiscali in arrivo, del 20 agosto e del 30 agosto. Terminata la tregua estiva si riparte con le incombenze fiscali…
Il Fisco riapre i battenti: contribuenti chiamati alla cassa entro domani 20 agosto ed entro il successivo 30 agosto.
Termina la pausa estiva per quanto riguarda i versamenti delle imposte: domani, 20 agosto, numerosi contribuenti dovranno passare alla “cassa” per effettuare i versamenti in scadenza tra il 1° giorno del mese e il giorno 20.
Le scadenze sono numerosissime, ma la scadenza del 20 agosto riguarda in particolar modo i contribuenti tenuti a versare l’Iva relativa al mese di luglio, del trimestre aprile – giugno 2024, ma anche altri tributi come ad esempio le ritenute operate sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti
nel mese di luglio e i relativi contributi.
Le scadenze, però, non finiscono il 20 agosto, ma avranno un’importante coda da tale giorno alla fine del mese, cioè entro il 30 agosto prossimo.
Attenzione alle scadenze del 30 agosto!
Tale data riguarderà i contribuenti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo con un ISA approvato. La scadenza ordinaria è stata eccezionalmente differita, a causa del concordato preventivo biennale, al 30 agosto scorso.
Il “Decreto correttivo” ha previsto la possibilità di effettuare i versamenti del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e la prima rata
dell’acconto entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento. [NdR: un dubbio che spesso viene: la Maggiorazione 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo: è deducibile?]
A ben vedere, per fruire di tale maggior termine non è necessario aver aderito al concordato preventivo. E’ sufficiente esercitare un’attività con un ISA approvato a condizione che i ricavi o i compensi dell’anno 2023 non abbiano superato il limite di 5.164.569 euro.
Il maggior termine trova applicazione anche se per l’anno 2023 sussiste una causa di esclusione dagli ISA e non è possibile fruire del concordato preventivo.
La scadenza del 30 agosto prossimo, sempre con la maggiorazione dello 0,40 per cento, riguarda anche i contribuenti che hanno applicato il regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014 e quello degli ex minimi. Si tratta, in quest’ultimo caso del regime di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011.
La medesima scadenza riguarda anche i soci di società che imputano il reddito in base al principio di trasparenza, come pure gli associati di associazioni di artisti e professionisti. Si tratta, ad esempio, delle società di persone ex art. 5 del TUIR o delle società di capitali ex art. 116 del TUIR.
Invece, i soci di società di capitali non “trasparenti” avrebbero dovuto versare le imposte entro la scadenza ordinaria del 30 giugno scorso o entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
La scadenza del 30 agosto prossimo, unitamente alla maggiorazione, riguarda in primis il saldo dovuto ai fini delle imposte sui redditi, ma anche l’IRAP e la prima rata dell’acconto ove dovuta.
Anche il saldo IVA 2023 va in scadenza al 30 agosto, se non già versato
Tuttavia, entro la medesima data dovrà essere versato anche il saldo Iva del 2023 qualora i contribuenti abbiano deciso di assolvere a tale obbligo unitamente al saldo delle imposte sui redditi (il codice tributo è il 6099).
In questo caso è dovuta una “doppia” maggiorazione. In primo luogo deve essere osservato come il termine ordinario per effettuare il versamento del saldo Iva sia scaduto il 18 marzo scorso. Infatti, il giorno 16 cadeva di sabato. Inoltre, per effettuare il versamento del dovuto entro il medesimo
termine previsto per le imposte sui redditi è necessario applicare una maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese rispetto alla scadenza ordinaria del 18 marzo scorso.
A questo punto, dopo essere arrivati alla scadenza ordinaria del 31 luglio scorso, sarà dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento, per effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi.
A tal proposito deve essere anche ricordato che se il contribuente si avvale della compensazione utilizzando i crediti che emergono dal Modello Redditi 2024 e la compensazione è integrale fino ad “azzerare” del tutto la somma dovuta, la maggiorazione dello 0,40 per cento non deve essere
applicata.
Per altri approfondimenti relativi alle scadenze fiscali puoi analizzare l’apposita sezione –>
Nicola Forte
19 agosto 2024