Segnaliamo uno dei primi casi di sospensiva dell’atto impugnato dopo il reclamo del contribuente nel rito tributario novellato dalla recente riforma. Il caso riguardava il blocco della cessione di crediti derivanti da Ecobonus
Com’è noto la riforma fiscale (art. 19, lett.g), Legge n. 111/2023) ha previsto uno strumento difensivo che i contribuenti possono utilizzare quando dalla riscossione provvisoria di un atto impugnato possa derivare un effettivo danno grave ed irreparabile: la richiesta di sospensiva dell’atto impugnato.
L’eventuale ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione cautelare, non motivata bene o comunque viziata, può essere impugnata; se emesse i dal giudice monocratico è “reclamabile” dinanzi al collegio della Corte di giustizia tributaria di primo grado, mentre quella emessa dalla Corte di primo grado sarà “reclamabile” dinanzi alla Corte di appello.
Sull’argomento “La definizione del giudizio di sospensione”: si veda e-book di Enzo Di Giacomo, edito dal Commercialista Telematico.
Il caso: respinti dal Fisco i crediti per Ecobonus
Con comunicazioni di scarto l’Agenzia delle entrate aveva respinto ad una società la richiesta avanzata per la concessione di crediti riconosciuti dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. «Decreto Rilancio»), convertito, con modifiche, dalla legge n. 77/2020, che introduce, limitatamente alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi individuati nel secondo comma e tra i quali rientrano quelli relativi al cosiddetto Ecobonus.
Il reclamo del contribuente porta alla sospensiva dell’atto impugnato
Nel caso in esame, da porre in risalto come un’occasione di tutela per il contribuente, considerata l’incertezza sulla impugnabilità del provvedimento emesso dall’Agenzia delle entrate, la Corte di primo grado, attesa la validità della richiesta di parte del provvedimento d’urgenza, previo sblocco del credito relativo allo scarto comunicazione ecobonus Sal e, soprattutto, la presenza dei requisiti di legge del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile, ha accolto l’istanza di sospensione fissando la successiva udienza di merito.
I giudici nell’accogliere la sospensione hanno tenuto conto, inoltre, che accogliendo l’istanza è comunque sospeso l’effetto di “paralisi” della concessione dell’agevolazione, con la conseguenza che, essendo temporaneamente sterilizzato il predetto effetto paralisi, l’Ufficio deve procedere alla concessione della sospensione richiesta, dovendosi quest’ultimo adeguare all’ordine del giudice.
La Corte ha ritenuto, infine, che provvedendo in positivo alla richiesta di sospensione cautelare del diniego di agevolazione, non sembra che il giudice si sostituisca all’Amministrazione, limitandosi a paralizzare ad tempus gli effetti giudici della fattispecie “fiscale” concreta in modo che essi non possano più precludere la richiesta di concessione dell’agevolazione, obbligando l’ufficio a provvedere alla richiesta.
Martina Di Giacomo
Martedì 6 Agosto 204