Tre categorie professionali possono tenere il registro delle somme ricevute in deposito e cioè: i commercialisti, gli avvocati ed i notai. Come vanno gestite e rendicontate le somme lasciate in deposito al professionista di riferimento? Visto il periodo, pensiamo ad esempio al caso in cui sia il Commercialista a effettuare i versamenti fiscali per conto del cliente.
Somme in deposito: nel lontano 1974, in particolare il 15 novembre 1974, la Gazzetta Ufficiale n. 298 pubblicò il D.M. 31 ottobre 1974 (di seguito D.M.), del Ministero delle finanze, che, in forza dell’art. 1, della L. 14 agosto 1974, n. 354, consentiva, al Ministro per le finanze, di determinare con propri decreti, per gli esercenti arti e professioni, le modalità ed i termini per l’emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture, in merito “alle operazioni per le quali si renda particolarmente onerosa e complessa l’osservanza degli obblighi” derivanti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito D.P.R.).
I professionisti interessati alle somme in deposito: l’oggetto della registrazione
Non tutti i professionisti sono interessati al registro in commento. Infatti, il suddetto D.M., dopo aver disposto che (Art. 3, del D.M.):
- gli esercenti arti e professioni possono adottare specifici bollettari a ricalco a «madre e figlia», riportando un fac-simile di modello allegato e precisando che le relative sezioni «figlia» e sezione «madre» assumono, rispettivamente, la funzione di fattura e di registro (Artt. 21 e 23 del D.P.R.);
- per la tenuta e la conservazione dei bollettari, si osservano le disposizioni contenute nell