Il contribuente ha diritto alla riduzione delle sanzioni nella misura agevolata del 10% in caso di mancato invio della comunicazione di irregolarità che precede la formazione del ruolo.
L’emissione della comunicazione di irregolarità fa parte del procedimento di riscossione del tributo e riveste carattere obbligatorio, anche alla luce delle norme che regolano lo Statuto del contribuente.
L’avviso di irregolarità nello Statuto del Contribuente
In materia di diritti, lo Statuto del Contribuente ex legge 212/2000 è stato recentemente modificato con la legge 219/2023, ed in particolare il comma 5 dell’art. 6 (“Conoscenza degli atti e semplificazione”, in tema di notifiche di avvisi di irregolarità prevede che:
“Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine…non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta….”.
È previsto, inoltre, l’invio della comunicazione anche quando spetti un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto, nonché la non applicazione della norma in caso di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.
Gli obblighi del Fisco
In base alle nuove norme, l’ufficio deve comunicare al contribuente lo schema del provvedimento tributario, e a fissare un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo; in ogni caso il provvedimento non è adottato prima della scadenza del termine indicato.
Per i provvedimenti emessi in violazione di tale norma era sancita la nullità, mentre a