Gli errori nell’imputazione temporale, come noto, si verificano quando un componente positivo o negativo di reddito è contabilizzato in un esercizio diverso da quello di competenza secondo le regole del regime contabile adottato dal contribuente. Posto che, derogando al principio del favor rei, il nuovo regime sanzionatorio si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, potrebbero sorgere dei dubbi in relazione alla misura della sanzione applicabile nell’ipotesi di errori di competenza (con danno per l’erario) commesse a cavallo dell’entrata in vigore delle nuove penalità.
Le misure sanzionatorie indirettamente modificate dalla riforma
Talune disposizioni che disciplinano le sanzioni tributarie previste per punire determinate violazioni non sono state direttamente modificate dalla riforma del sistema sanzionatorio contenuta nel D.lgs 87/2024. Tuttavia, la misura della sanzione è comunque indirettamente cambiata.
Si tratta, in particolare, dei casi in cui la norma, nel definire la sanzione applicabile, richiama la penalità prevista per altre fattispecie, le quali invece sono state oggetto di revisione.
È il caso, ad esempio, delle sanzioni più penalizzanti – raddoppiate – previste (articolo 1, comma 7, del Dlgs 471/1997) nell’ipotesi di canoni di locazione riconducibili a contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo per i quali è stata effettuata l’opzione per il regime della cedolare secca di cui all’articolo 3 del Dlgs 23/2011, non indicati o indicati in misura inferiore a quella effettiva nella dichiarazione dei redditi, che passano, rispettivamente, dal 240% al 480% delle imposte