Uno degli aspetti critici per chi aderirà al Concordato Preventivo Biennale è il calcolo dell’acconto dovuto per le imposte dirette: in pratica, i contribuenti saranno obbligati ad usare il metodo previsionale in base al reddito accettato, più che concordato.
Concordato Preventivo Biennale: aspetti generali
I contribuenti “soggetti Isa”, per determinare l’acconto 2024 ai fini:
- Irpef, devono considerare il 100% del rigo RN34 “Differenza” del modello Redditi PF 2024 applicando a tale importo, come regola, la percentuale del 50% (1° rata) e del 50% (2° rata), tenendo presente che se lo stesso risulta di entità:
- inferiore o uguale a € 51,65, l’acconto non si rende dovuto;
- tra € 51,66 e € 257,52, l’acconto deve essere corrisposto in unica rata (100%), da versare entro il 2 dicembre 2024, in quanto il 30 novembre 2024, cade di sabato;
- maggiore di € 257,52, l’acconto si rende dovuto in due rate, di cui la seconda – a saldo – da pagare entro il 2 dicembre 2024, in quanto il 30 novembre 2024, cade di sabato.Si rammenta, inoltre, che l’acconto relativo:
- all’addizionale regionale, non è dovuto;
- all’addizionale comunale, l’acconto 2024 (del 30%) deve essere versato entro il termine di versamento del saldo Irpef;
- Ires (con esercizio sociale coincidente con l’anno solare), devono valutare il 100% del dato risultante al rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi SC 2024 o del di rigo RN28 del modello Redditi ENC 2024 per gli enti non commerciali applicando a tale entità, come regola, la percentuale del 50% (1° rata) e del 50% (2° rata), tenendo presente che se lo stesso risulta di ammontare:
- inferiore o uguale a € 20,66, l’acconto non si rende dovuto;
- tra € 20,67 e € 257,52, l’acconto deve essere corrisposto in unica rata (100%), da versare entro il 2 dicembre 2024, in quanto il 30 novembre 2024, cade di sabato;
- maggiore di € 257,52, l’acconto si rende dovuto in due rate, di cui la seconda – a saldo – da pagare entro il 2 dicembre 2024, in quanto il 30 novembre 2024, cade di sabato.
- Irap, segue le medesime modalità previste per l’Irpef/Ires, l’acconto si rende dovuto nella misura del 50% (1° rata) e del 50% (2° rata), tenendo presente che lo stesso non si rende dovuto se non supera l’importo di € 51,65 per i soggetti Irpef e di € 20,66 per i soggetti Ires.
Concordato preventivo biennale e determinazione degli acconti
La situazione tende a complicarsi, a livello di conteggio, per coloro che aderiscono al Concordato preventivo biennale.
Infatti, il testo dell’originario art. 20 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, che è oggetto di modifiche da parte del decreto correttivo della riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 giungo 2024, prevedeva:
- come regola generale, che l’acconto relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale:
- delle imposte sui redditi (Irpef o Ires);
e: - dell’Irap-imposta regionale sulle attività produttive;
doveva essere calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. In altri termini, nel caso di adesione al concordato, l’acconto dovuto doveva essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati per il periodo d’imposta per il quale è dovuto l’acconto;
- delle imposte sui redditi (Irpef o Ires);
- per il primo periodo d’imposta di applicazione, se l’acconto viene corrisposto in due rate, la seconda deve essere individuata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. In pratica, la seconda rata di acconto doveva essere calcolata come differenza tra l’entità complessivamente dovuta in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto effettivamente già corrisposto con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Da quanto accennato, si deduce che in relazione al vigente testo del D.Lgs.13/2024, che, per il primo periodo di applicazione del concordato preventivo biennale, l’acconto delle imposte dovute deve essere individuato solamente con il metodo previsionale, in quanto viene stabilito che la seconda rata deve essere “calcolat