Il ritardato pagamento della Pubblica Amministrazione è causa di non punibilità per tardivi versamenti?

Segnaliamo un’anomalia: il mancato pagamento, nei termini, di incassi dalla Pubblica Amministrazione, non esime dalle sanzioni fiscali per il susseguente tardivo o omesso versamento. Tuttavia, la riforma del sistema penale tributario prevede tale fatto come esimente dai reati di omesso versamento! È necessario un allineamento delle norme….

In materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, l’art. 6 comma 5 del D. Lgs. n. 472/97 prevede, fra le cause di non punibilità, che non sia “punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. Il mancato pagamento da parte dei clienti, in particolare enti pubblici, diventa causa di non punibilità per omessi o tardivi versamenti?

 

Lo stato di illiquidità è causa di non punibilità?

cause non punibilitàNaturalmente, si è posto il problema sulla configurabilità di tale fattispecie nella pratica, soprattutto in riferimento al caso in cui il contribuente si trovi in stato di illiquidità, a causa del ritardato incasso di crediti verso pubbliche amministrazioni.

L’orientamento maggioritario esclude la fattispecie come esimente della forza maggiore, in quanto il ritardato incasso di crediti verso le P.A. è, a dire loro, fatto prevedibile per il contribuente. In tal senso, segnaliamo la sentenza n. 987/2023 della Cassazione.

Conformemente, l’ordinanza recente della Cassazione n. 12708/2024, che ritiene prevedibile tale situazione, mentre ai fini della forza maggiore è rilevante solo l’evento anormale e/o imprevedibile, che è tale se non lascia il tempo al debitore di adottare misure appropriate.

Nonostante tale indirizzo giurisprudenziale si presti a eccezioni di legittimità, la cosa che più stride è un’altra, più forte.

 

Cosa dice la Riforma delle Sanzioni Penali Tributarie?

Il decreto delegato in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, di prossima entrata in vigore, se da un lato conferma l’irrilevanza del mancato incasso di crediti pubblici ai fini sanzionatori amministrativi, dall’altro non fa lo stesso per i fini penali.

Con il prossimo comma 3bis del D.Lgs. n. 74/2000 verrà sancita una causa di non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute o di IVA (artt. 10bis e 10ter ) per un fatto che dipende da cause non imputabili all’autore, espressamente prevedendo che il giudice dovrà tener conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore, dovuta al

“mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche”.

Se quindi, da un lato, la tesi giurisprudenziale è già assai dura da digerire, per motivi già soltanto esclusivamente giuridici, dall’altro, tale modifica normativa rende decisamente inaccettabile la futura dicotomia, due pesi e due misure che non possono superare il vaglio della legittimità (anche costituzionale).

 

Un fatto non sanzionabile penalmente sarebbe sanzionato a livello tributario!

SI arriverebbe all’assurdo di dire che il ritardo degli incassi da Pubblica Amministrazione esime dall’applicazione di sanzioni penali, ma non di quelle tributarie. A parità di ratio, l’esimente o si configura sempre oppure mai.

Delle due l’una, dunque: o si introduce un intervento correttivo del legislatore che allinei le due norme (amministrativa e penale), oppure occorre una rettifica giurisprudenziale a favore (non già del contribuente, ma) di un credibile sistema sanzionatorio tributario.

 

NdR. Vedi qui il caso: Omesso versamento IVA: crisi di liquidità ed esimente penale

 

Danilo Sciuto

Lunedì 3 Giugno 2024