La Corte di Cassazione ha chiarito in quali casi la crisi di liquidità può avere effetti di esimente penale in caso di omesso versamento delle imposte, nel caso in questione l'IVA.
Il caso: omesso versamento IVA e crisi di liquidità
Nel caso di specie, la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto agli imputati il beneficio della non menzione, revocando la disposta confisca e confermando nel resto l'appellata sentenza, che li aveva riconosciuti colpevoli del reato omesso di versamento IVA in relazione al periodo di imposta 2012 per un importo superiore alla soglia di punibilità.
Avverso la pronuncia gli imputati proponevano infine ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, vizio di motivazione con riferimento al profilo soggettivo del reato, laddove la Corte d'Appello non si era, a loro dire, confrontata con gli elementi fattuali dimostrativi dell'impossibilità di adempiere al debito IVA, tali da integrare gli estremi della forza maggiore e comunque senza svolgere alcun accertamento circa l'effettiva volontà dei ricorrenti di attuare la condotta evasiva.
In particolare, rilevavano i ricorrenti, era mancato ogni approfondimento sulla prospettata incidenza della crisi finanziaria che, agendo ab externo come evento imponderabile, aveva impedito di adempiere all'obbligazione tributaria, essendosi