È partita la stagione turistica estiva, quindi finiscono sotto i riflettori i contratti di lavoro stagionali a tempo ovviamente determinato. Quali sono le opzioni valide per i datori di lavoro che hanno bisogno di manodopera fino a fine stagione?
Con l’approssimarsi della stagione estiva aumentano le esigenze di flessibilità da parte delle aziende, in particolare da parte di quelle che operano nel settore turistico e dei pubblici esercizi (si parla di lavoro stagionale quando un’attività lavorativa si svolge in un determinato periodo dell’anno e manca il carattere della continuità).
Tale attività rientra nel più ampio termine di lavoro a tempo determinato, dal quale si distingue per alcune eccezioni (limiti quantitativi e limiti di durata massima) e si svolge in genere per un breve o medio lasso di tempo (può presentare il carattere della periodicità).
Si sottolinea che il D.lgs. n. 81/2015 aveva in prima istanza rinviato la definizione di attività stagionali ad un apposito decreto ministeriale ma tale provvedimento ancora non è stato attuato e pertanto si fa ancora riferimento al D.P.R. n. 1525/1963.
Tuttavia, il legislatore ha demandato ai contratti collettivi il compito di definire i limiti e le modalità di applicazione della disciplina dei rapporti di lavoro alle attività stagionali.
Particolarmente interessato a tale problematica è il settore del turistico, dei pubblici esercizi ovvero il settore agricolo ed alimentare in quanto attività che svolgono attività stagionali ovvero collegate a particolari periodi nel corso dei quali la domanda di lavoratori cresce in modalità esponenziale.
Nota: al momento, pertanto, le attività del settore stagionale sono definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e dalla Legge n. 247/2007 e ai CCNL di riferimento.
Gli sbocchi lavorativi di breve periodo sono tantissimi e possono essere identificati nelle attività turistica, nella ristorazione e nell’industria ortofrutticola e alimentare (raccolta, lavorazione, preparazione e commercio) ovvero nell’industria dell’intrattenimento e dello spettacolo, nelle fiere e nelle manifestazioni culturali.
Datori di lavoro e lavoro stagionale: i soggetti interessati
Occorre ribadire che sono considerati datori di lavoro stagionali tutte le aziende che osservano, nell’anno solare, un periodo di chiusura al pubblico superiore ai seguenti limiti ovvero che presentano le seguenti caratteristiche:
- settanta giorni continuativi;
- centoventi giorni non continuativi;
Nota: In particolare, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, per essere definita stagionale, un’azienda, deve presentare un periodo d’inattività di almeno 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi. I