La Legge di bilancio 2024 introduce novità sulle plusvalenze immobiliari derivanti da interventi agevolati dal Superbonus. A partire dal 1° gennaio 2024, tali plusvalenze saranno incluse nei redditi diversi e tassate con un’imposta sostitutiva del 26%. I proventi derivanti da questa misura saranno destinati al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”. Vediamo come questi cambiamenti impattano sui contribuenti che hanno usufruito delle agevolazioni Superbonus.
La tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili con Superbonus
Il comma 64 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 aggiunge tra i redditi diversi di cui all’art. 67, del T.U. n. 917/1986, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus.
Alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento.
Il comma 66, dello stesso articolo 1, della L. n. 213/2023, fissa la decorrenza di tali disposizioni: cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il comma 67, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”.
Vediamo di fare il punto su questa novità introdotta, con cui i contribuenti devono far conto, non presente nel momento in cui hanno usufruito delle agevolazioni.
Il contenitore dei redditi diversi
Da sempre i redditi diversi costituiscono un ampio contenitore ove confluiscono tutti redditi che non trovano spazio nelle altre determinate categorie specifiche (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa).
Scorrendo l’art. 67 del T.U.n.917/86 si vede come la norma presenti una varietà di figure reddituali, non collegate fra loro, accomunate solo dal fatto che comunque determinano un incremento di ricchezza, slegato dai requi