La Corte di Cassazione ha confermato che la demolizione e nuova costruzione di un edificio potrebbe costituire cessione di fabbricato e non alienazione di area edificabile. Il caso riguardava la vendita di una palazzina e area cortilizia, preceduta da una richiesta di permesso di costruire. Rimane incerto se le plusvalenze su terreni edificabili, già edificati, siano sempre tassabili separatamente o se vi siano eccezioni.
La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in tema di cessione di fabbricato soggetto a demolizione e successiva ricostruzione. Approfondiamo meglio…
Il caso deciso dalla Cassazione: cessione di fabbricato da demolire
Nel caso di specie, la vicenda traeva origine dalla decisione della contribuente e dei suoi due fratelli, proprietari ciascuno di un appartamento facente parte di una palazzina, di alienare l’intero compendio immobiliare e la relativa area cortilizia.
La stipula in oggetto era però stata preceduta da un preliminare di compravendita che aveva consentito alla società promissaria acquirente di presentare, anche alla luce dell’assenso manifestato dai venditori (ancora proprietari), una richiesta di rilascio di permesso di costruire all’amministrazione comunale ed avente ad oggetto un intervento di demolizione e nuova costruzione di fabbricato condominiale.
Solo dopo l’accoglimento della domanda da parte dell’ente civico, le parti addivenivano alla stipula del contratto di compravendita, cui seguiva invero la comunicazione di inizio lavori.
Sulla scorta di tali accadimenti l’Ufficio riteneva sussistenti i presupposti per non qualificare l’atto de quo come cessione di immobile bensì come alienazione di area edificabile.
La Corte, chiamata ad intervenire, ha ribadito che:
“in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di