Come è noto, a breve l’incaricato della tenuta delle scritture contabili potrà proporre in autonomia la cessazione in caso di inerzia del cliente o ex cliente. Il Fisco ha emanato il provvedimento attuativo per dare impulso alla novità, ma manca ancora la procedura telematica.
Dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante disposizioni in materia di adempimenti tributari, in vigore dal 13 gennaio 2024, che ha dettato fra l’altro le regole emanate per la cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili, analizziamo la questione – che da sempre per i professionisti ha costituito una spina dolente – una volta diramato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2024 – che dà attuazione alla norma.
La tenuta delle scritture contabili
Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, un soggetto che inizia una attività di impresa, di arte o di una professione deve, entro trenta giorni, darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, indicando, fra l’altro, il luogo o i luoghi dove sono tenute e conservate le proprie scritture contabili.
Il comma 3, dell’art. 35, del D.P.R. n. 633/72, prevede l’obbligo di comunicare eventuali variazioni nei dati precedentemente trasmessi, fra cui quella relativa al depositario dei documenti contabili:
“In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione”.
A sua volta, ai sensi dell’art. 52, comma 10, del DPR n. 633/72, se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso, che deve essere esibita a richiesta dei verificatori, che deve riportare:
- i dati identificativi del soggetto tenutario delle scrittur